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PREVENZIONE INCENDI NELLE STRUTTURE TURISTICO ALBERGHIERE: CHIARIMENTI

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Il Dipartimento Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica – Area Prevenzione Incendi – dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno risponde a Confindustria Alberghi in materia di prevenzione incendi sulle attività ricettive turistico alberghiere, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 14 luglio 2015Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50“.

Il quesito posto da Confindustria Alberghi, in conseguenza alla ricezione di alcune richieste di chiarimento da parte di aziende associate, riguarda l’applicabilità del D.M. 17/07/2015 a quelle attività ricettive turistico alberghiere che, alla data del 23 agosto 2015, sono regolarmente autorizzate e constano di un numero di posti letto inferiore a 25 ma che, dopo tale data, intendono ampliare la loro disponibilità ad oltre 25 posti letto ma comunque non eccedente a 50.
La normativa vigente, di fatto, non contempla lo specifico caso rappresentato da tali strutture alberghiere, in quanto all’art. 1 “Campo di applicazione” del D.M. 17/07/2015 è stabilito che le disposizioni contenute nel decreto stesso si applicano alla progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal Decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 e ss.mm.ii., con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, ossia alla data del 23 agosto 2015.
Alla questione posta, il Ministero dell’Interno ha fornito una risposta nella quale afferma che il D.M. 17/07/2015 si applica in modo esclusivo alle strutture alberghiere che constano già di un numero di posti letto compreso tra 25 e 50, e non alle unità esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto sopracitato e che hanno l’intenzione di ampliare la loro disponibilità alberghiera fino a 50 posti.

Si specifica che, come disciplinato dal D.M. 17/07/2015, le strutture turistico-ricettive con numero di posti letto superiore a 25 ma inferiore a 50 devono essere realizzate e gestite seguendo la “Regola tecnica di prevenzione incendi” dettagliatamente esplicitata nell’Allegato 1 del D.M. 17/07/2015, ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

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