PREVENZIONE INCENDI: CIRCOLARE DEI VVF SULLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP)
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Pubblicata dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, la Lettera-Circolare prot. 3791 del 24/03/2011 “Sportello Unico per le Attività Produttive (D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160) – Indirizzi applicativi di armonizzazione tra le procedure di prevenzione incendi ed il “procedimento automatizzato” di cui capi I, II, III, V e VI del Regolamento”.
Si ricorda che D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160 definisce il “Nuovo Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)” e sostituisce il D.P.R. n. 447 del 1998.
Il regolamento è stato strutturato sulla distinzione tra due procedimenti:
1. Procedimento Automatizzato: fondato sulla SCIA, che entra in vigore il 29 marzo 2011.
2. Procedimento Ordinario: riguardante gli atti e i procedimenti ai quali non è applicabile la SCIA, che entra in vigore il 30 settembre 2011.
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ritenuto opportuno emanare la Circolare n. 3791 del 24 marzo 2011 contenente le modalità applicative per il Procedimento Automatizzato.
Lo SUAP, strumento di semplificazione amministrativa che utilizza a sua volta altri strumenti di semplificazione (SCIA o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, silenzio assenso, accordo tra amministrazione e privati, conferenza di servizi ecc.) viene individuato quale canale esclusivo tra imprenditore e Amministrazione per avviare, gestire e concludere i procedimenti amministrativi di competenza per via informatica e telematica.
Nello Sportello SUAP, come definito dall’art. 2, comma 1, D.P.R. 160/2010, confluiscono “tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010, n. 59”, specificando che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica.
Dal 29 marzo 2011 gli interventi relativi a realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi e ad attività di impresa soggetti a SCIA devono essere presentati al SUAP, esclusivamente per via telematica e con gli standard previsti dal D.P.R. 160/2010.
La Circolare individua le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.M. 16/02/82, per le quali è consentito il Procedimento Automatizzato (la SCIA).
Per gli interventi di prevenzione incendi non soggetti a SCIA, che presuppongono un giudizio tecnico-discrezionale dell’organo di controllo (ad esempio attività non normate, attività particolarmente complesse, procedure secondo l’approccio ingegneristico, deroghe), continuano ad utilizzarsi in via transitoria le disposizioni del D.P.R. 447/1998 e s.m.i., sino all’entrata in vigore del Procedimento Ordinario di cui al Capo IV del regolamento SUAP, ossia il 30 settembre 2011.
Per maggiori informazioni visitare il sito dei Vigili del Fuoco.
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- Lettera-Circolare_24-03-2011_n_3791.pdfAccedi per scaricare
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