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PREVENZIONE INCENDI: AGGIORNATA REGOLA TECNICA PER I DEPOSITI DI GPL

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Con Decreto 4 marzo 2014 il Ministero dell’Interno ha modificato la Regola Tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

Il Decreto 4 marzo 2014 in materia di prevenzione incendi sui depositi di GPL modifica le disposizioni del D.M. 14 maggio 2004 che recava la Regola Tecnica per queste attività e si applica ai depositi di gas di petrolio liquefatto di nuova installazione e ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti, mentre non si applica ai depositi di gas di petrolio liquefatto in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 151 dell’1 agosto 2011.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2014, il Decreto 4 marzo 2014 relativo alla Regola Tecnica di prevenzione incendi sui depositi di GPL entrerà in vigore trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

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