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POLIZZE CATASTROFALI: LE FAQ DEL MINISTERO DELLE IMPRESE

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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una serie di FAQ ufficiali per chiarire gli aspetti operativi e interpretativi dell’obbligo di stipula di polizze assicurative contro i danni da eventi catastrofali, previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e disciplinato dal Decreto n. 18/2025.

Le FAQ forniscono risposte puntuali su soggetti obbligati, beni esclusi, modalità di adempimento, implicazioni per le agevolazioni pubbliche e caratteristiche delle polizze.

PROROGA DEI TERMINI: ATTENZIONE ALLE NUOVE SCADENZE

Come chiarito anche nella nostra precedente news, il Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 ha stabilito nuove scadenze differenziate per l’obbligo assicurativo:

  • Grandi imprese: obbligo in vigore dal 31 marzo 2025 (con finestra transitoria fino al 30 giugno 2025).
  • Medie imprese: obbligo dal 1° ottobre 2025.
  • Piccole e micro imprese: obbligo dal 31 dicembre 2025.

Alla luce di questa proroga, le FAQ aggiornate dal MIMIT aiutano a interpretare correttamente gli adempimenti richiesti in ciascuna fase.

LE FAQ DEL MIMIT IN BREVE

Per il momento sono 12 le FAQ pubblicate dal MIMIT, che brevemente riassumiamo:

  1. Beni non di proprietà (affitto/leasing): l’obbligo assicurativo vale per i beni utilizzati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività, quindi anche per i beni utilizzati ma non di proprietà (es. leasing, affitto), se non già coperti da analoga polizza, anche stipulata da terzi.
  2. Immobili con abuso edilizio: sonoesclusi dall’obbligo assicurativo.
  3. Immobili in costruzione: sonoesclusi, poiché non rientrano tra le immobilizzazioni materiali previste.
  4. Polizze collettive: sonoconsentite, purché conformi al DM 18/2025.
  5. Soggetti obbligati: tutte le imprese con sede legale in Italia e sede all’estero con stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese, escluse solo le imprese agricole (art. 2135 c.c.).
  6. Adeguamento delle polizze in essere: per le polizze già in essere, l’adeguamento va effettuatoal primo rinnovo o quietanza utile.
  7. Studi professionali: non soggetti se non operano come impresa e quindi non sono obbligate ad iscriversi al Registro delle imprese.
  8. Attività presso l’abitazione: se l’immobile è utilizzato anche come sede dell’attività d’impresa, l’obbligo assicurativo si applica alla porzione destinata all’attività.
  9. Nessun bene materiale strumentale: le imprese che non possiedono né impiegano beni rientranti nella voce B-II dell’attivo patrimoniale (es. immobili, impianti, attrezzature) non sono soggette all’obbligo assicurativo.
  10. Veicoli iscritti al PRA: sono esclusi dall’obbligo assicurativo i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in quanto non rientrano tra i beni coperti dal DM 18/2025.
  11. Effetti dell’obbligo su contributi pubblici: l’esclusione dai contributi pubblici in caso di inadempimento dell’obbligo di assicurazione non è automatica, ogni amministrazione dovrà recepire la norma e definire i propri criteri e tempi di applicazione, coerentemente con il DL 39/2025.
  12. Retroattività della norma: l’obbligo assicurativo non ha effetto retroattivo, le limitazioni all’accesso ai contributi pubblici si applicheranno solo alle domande presentate dopo l’adozione dei provvedimenti attuativi da parte delle singole amministrazioni.

Consulta le risposte ufficiali del MIMIT: Polizze catastrofali – Risposte alle domande frequenti (FAQ)

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