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OBBLIGO DI GREEN PASS PER CHI PARTECIPA AI CORSI DI FORMAZIONE

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Dal 15 ottobre 2021 fino alla cessazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID19 (attualmente prevista al 31/12/2021), chiunque svolga, a qualsiasi titolo un’attività

  • Lavorativa
  • di Formazione
  • di Volontariato

deve esibire il Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.

Facciamo seguito ad alcune richieste di chiarimento in merito all’applicazione del D.L. 127/2021 per l’accesso alle attività di formazione.

E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS PER PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE?

Innanzitutto precisiamo che quanto segue si riferisce alla partecipazione da parte di lavoratori e non a corsi di formazione svolti presso centri di formazione che si configurano come “luoghi di lavoro”.

Non vi è dubbio che l’obbligo di esibire il Green Pass previsto dal comma 1 dell’art. 3 del D.L. 127/2021 è in capo ai lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro del proprio datore di lavoro. Tuttavia il comma 2 estende detto obbligo anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività:

  • Lavorativa
  • di Formazione
  • di Volontariato

nei luoghi in cui venga svolta un’attività imprenditoriale pubblica o privata, anche sulla base di contratti esterni.

I “soggetti che svolgono a qualunque titolo la propria attività di formazione”, cioè i discenti dei corsi di formazione, potrebbero essere occupati, ma anche disoccupati o inoccupati, ma in tutti i casi obbligati ad esibire il Green Pass per accedere ai luoghi in cui viene svolta la formazione, qualora gli stessi siano “luoghi di lavoro”.

Da quanto sopra, il datore di lavoro del centro di formazione deve attuare le opportune procedure per verificare il Green Pass a tutti i discenti, lavoratori o meno, che accedano a qualunque titolo ai luoghi di formazione.

Quanto all’obbligo di controllo, qualora il discente non abbia un’occupazione, il Green Pass verrà controllato solo dall’incaricato al momento dell’accesso nell’ente di formazione se, invece, il discente è un lavoratore, la verifica del Green Pass, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo (imprenditore privato ove si accede), è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

MA ALLORA PERCHE’ NON VIENE RICHIESTO IL GREEN PASS PER ACCEDERE AD ALTRI LUOGHI DI LAVORO, QUALI AD ESEMPIO IL SUPERMERCATO?

Il caso del supermercato è differente, vediamo perché.

Innanzitutto consideriamo il caso della persona fisica che accede al supermercato come privato cittadino per fare compere e, quindi, non per attività di Lavoro, di Formazione e di Volontariato, non è soggetto al controllo del Green Pass in quanto non rientra nel campo di applicazione del D.L. 127/2021.

Va da sé che, nell’ipotesi in cui il soggetto accedesse al medesimo supermercato per lo svolgimento della propria attività come, ad esempio:

  • artigiano,
  • dipendente di altra azienda alla quale è stata commissionata un’opera o mestiere,
  • per volontariato in una vendita di beneficenza

sarebbe obbligatoriamente sottoposto a verifica del Green Pass da parte dell’imprenditore.

Per finire, quanto “al lavoratore che viene mandato in altre aziende”, il legislatore ha previsto un doppio controllo sulla certificazione verde per i lavoratori che svolgono la loro attività in esecuzione dei “contratti esterni”, quello del datore presso i quali la stessa viene resa e quello degli effettivi datori di lavoro da cui dipendono.

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