NUOVO DPCM: DAL PRIMO LUGLIO VIA LIBERA AL GREEN PASS EUROPEO
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Pubblicato il nuovo DPCM che regolamenta le modalità di rilascio del cosiddetto “Green Pass” (Certificazione Verde Covid-19), integrando la procedura di rilascio e verifica con quelle che sono le indicazioni dell’Europa, che prevede l’utilizzo del DCG (Digital Green Certificate) che entrerà in vigore dal 1° luglio.
Quali sono le novità del nuovo DPCM del 17 giugno 2021 a firma del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, Ministro della Salute, Ministro della transizione digitale e Ministro delle Finanze?
Vediamole qui di seguito.
COS’È LA PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITAL GREEN CERTIFICATE (PN-DGC)?
È il nuovo sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di tutte le Certificazioni Verdi COVID-19 che avrà un’interoperabilità a livello nazionale ed europeo.
COS’È LA CERTIFICAZIONE VERDE PER COVID-19?
Per Certificazione Verde si intende una certificazione comprovante:
– l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2. La validità è dal quindicesimo giorno dopo la prima dose fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (se previste 2 dosi) e di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale.
– la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2. La validità è di sei mesi dalla data di fine isolamento.
– il referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 negativo, eseguito nelle ultime 48 ore. La validità della certificazione è di 48 ore dall’esecuzione del tampone.
QUALI DATI SONO PRESENTI NELLE CERTIFICAZIONI VERDI RILASCIATE DALLA PN-DGC?
Tutte le Certificazioni Verdi riportano le seguenti indicazioni:
– anagrafica
– soggetto che ha rilasciato la Certificazione Verde Covid-19
– codice identificato univoco della Certificazione Verde Covid-19
Le Certificazioni Verdi COVID-19 rilasciate dal PN-DCG per i vaccinati indicheranno:
– vaccino somministrato
– numero di dosi somministrate del vaccino e numero di dosi previste per il vaccino somministrato
– data dell’ultima vaccinazione COVID-19 effettuata
– Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione
Le Certificazioni Verdi COVID-19 rilasciate dal PN-DCG per i guariti dal COVID-19 indicheranno:
– data test molecolare positivo
– Stato che ha effettuato il primo test positivo
– data di inizio validità della Certificazione e scadenza della Certificazione Verde Covid-19
Le Certificazioni Verdi COVID-19 rilasciate dal PN-DCG per test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, indicheranno:
– tipo di Test
– data e ora del prelievo
– risultato del test
– struttura di esecuzione del test
– Stato in cui è stato effettuato il test
COME SI ACCEDE ALLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DELLA PN-DCG?
Le Certificazioni Verdi Covid-19 Digitali, sono disponibili attraverso:
– Portale della Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate (PN-DCG) a cui è possibile accedere tramite SPID
– Fascicolo Sanitario Elettronico
– App Immuni
– App IO
– Attraverso i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti, altri medici delle aziende sanitarie, USMAF (Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) e SASN (Servizi per l’Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell’aviazione civile)
DA CHI VENGONO RILASCIATE LE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19?
La Certificazione Verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale:
– per i vaccinati dalla Struttura Sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza
– per i guariti da COVID-19 dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta
– per il test antigenico rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo: è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test
CHI VERIFICA LE CERTIFICAZIONI VERDI COVID19 EMESSE DALLA PN-DCG?
Le Certificazioni Verdi possono essere verificate da:
– tutti i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni
– personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico
– soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di Certificazione Verde Covid-19
– il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per le quali è prescritto il possesso di Certificazione Verde Covid-19
– vettori aerei, marittimi e terresti
– gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali per l’accesso dei visitatori per cui è prescritta la Certificazione Verde Covid-19
Si precisa che la verifica è effettuata mediante lettura del codice a barre riportato sulla Certificazione Verde Covid-19.
In caso l’attività venga svolta dal un dipendente, un incaricato della struttura che organizza eventi, dei vettori o delle strutture ricettive per cui è prescritto l’obbligo, l’attività di verifica dovrà essere formalizzata con atto scritto riportante le indicazioni e le istruzioni della verifica effettuata, prevedendo:
– la verifica del documento di identità
– l’assoluto divieto delle registrazioni o raccolta dei dati in qualunque forma
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Riportiamo in allegato il testo del DPCM del 17 giugno 2021 e dei suoi allegati.
Documenti correlati
- Dpcm-Green-Pass.pdfAccedi per scaricare
- allegati-Dpcm-Green-Pass.pdfAccedi per scaricare
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