NUOVI VALORI LIMITE PER IL PENTACLOROFENOLO (PCP)
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COS’E’ IL PENTACLOROFENOLO?
Il pentaclorofenolo (PCP) è un composto organico aromatico clorurato utilizzato come insetticida, fungicida, erbicida, disinfettante e additivo nelle pitture antivegetative. Il principale impiego di questo composto era come preservante del legno, applicato per proteggere il legname dalle carie del legno e dagli insetti mangialegno.
NUOVI LIMITI PER GLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI
Il Regolamento (UE) 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), si è posto l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente dai POP vietando, eliminando gradualmente il prima possibile o limitando la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso di tali sostanze.
L’articolo 3 del Regolamento prevede che siano vietati la fabbricazione, l’immissione in commercio e l’uso delle sostanze elencate nell’allegato I del Regolamento stesso, sia allo stato puro che all’interno di miscele o di articoli, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4. In particolare l’articolo 3 non si applica per le sostanze presenti in sostanze, miscele o articoli sotto forma di contaminanti non intenzionali in tracce, conformemente a quanto specificato nelle voci pertinenti dell’allegato I o II. Il pentaclorofenolo (PCP) e i suoi sali ed esteri figurano nell’Allegato I, senza però che sia indicato un valore limite come contaminante non intenzionale in tracce.
La novità è che il 15 marzo 2021 entrerà in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2021/277 della Commissione del 16 dicembre 2020 recante modifica dell’allegato I del Regolamento (UE) 2019/1021. In particolare all’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021, nella quarta colonna («Deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni») della voce relativa al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri sarà aggiunto il seguente testo:
«Ai fini della presente voce, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), si applica al pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri presenti in sostanze, in miscele o in articoli in concentrazioni pari o inferiori a 5 mg/kg (0,0005 % in peso)».
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