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NUOVI CORSI ANTINCENDIO: COME SCEGLIERE QUELLO GIUSTO?

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Come già visto in precedenti news, il D.M. 3/9/21 sostituisce il D.M. 10/3/98 per quanto riguarda il tema della valutazione del rischio incendio, mentre dal 4/10/22 il nuovo D.M. 2/9/21 costituisce il riferimento in materia di gestione dell’emergenza e organizzazione del servizio di addetti antincendio all’interno dei luoghi di lavoro, così come definiti all’art. 62 del D. Lgs. 81/08.

In sostanza, dal 4/10/22, il D.M. 2/9/21 diviene il riferimento legislativo nazionale per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio.

Il nuovo D.M. 2/9/21 definisce tre tipologie di corsi di formazione antincendio, in modo del tutto analogo al “vecchio” D.M. 10/3/98: questa analogia potrebbe indurre a ritenere immediata l’individuazione dei corsi di formazione per gli addetti antincendio secondo il nuovo decreto, semplicemente associando i precedenti livelli di rischio (indicati con i termini basso, medio, elevato) ai nuovi livelli (identificati con i termini 1-FOR, 2-FOR e 3-FOR, per quanto riguarda i corsi “base” e 1-AGG, 2-AGG e 3-AGG per quanto riguarda i corsi di aggiornamento).

Ma, questa regola in effetti non è corretta, né prevista esplicitamente dal nuovo D.M. 2/9/21.

Approfondiamo la questione per chiarire quale sia il nuovo corso antincendio da scegliere da ottobre 2022

SEMINARIO NUOVO D.M. 2/9/21: COME FORMARE E AGGIORNARE GLI ADDETTI ANTINCENDIO DA OTTOBRE 2022?

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DALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AL CORSO DI FORMAZIONE

Il D.M. 10/3/98 prevedeva una correlazione tra livelli di rischio, determinati a seguito della valutazione del rischio incendio, e tipologia di corso di formazione per la squadra antincendio.

L’introduzione operata dal D.M. 3/9/21 della distinzione del rischio di incendio su due soli livelli, ossia:

  • luoghi a basso rischio di incendio
  • e luoghi a non basso rischio di incendio

comporta una prima importante novità nella nuova normativa, ovvero l’eliminazione della corrispondenza diretta e “automatica” tra livello di rischio incendio attribuito dalla valutazione del rischio incendio e il corso di formazione per gli addetti antincendio.

Pertanto, il datore di lavoro dopo aver concluso la valutazione del rischio incendio secondo i dettami del nuovo D.M. 3/9/21 non ha ancora determinato quale sia il corso di formazione da far seguire agli addetti antincendio.

LA SCELTA DEL CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO SECONDO IL NUOVO D.M. 2/9/21

Venendo a mancare l’automatismo tra esito della valutazione e determinazione del corso antincendio, il datore di lavoro, in modo disgiunto rispetto alla valutazione del rischio incendio, dovrà analizzare le caratteristiche del luogo di lavoro in esame innanzitutto verificando la corrispondenza o quantomeno l’assimilabilità del luogo stesso con le “attività” riportate entro i punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III al D.M. 2 settembre 2021. In tali elenchi il D.M. 2/9/21 esemplifica le fattispecie di attività che richiedono una formazione di:

  • livello 3 (punto 3.2.2)
  • di livello 2 (punto 3.2.3), cioè:
    • tutte le attività soggette ai controlli dei VVF secondo il D.P.R. 151/11, a meno che non siano già incluse nel livello 3
    • i cantieri dove si impiegano sostanze infiammabili e si utilizzano fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto
  • di livello 1 (punto 3.2.4), ossia tutte le attività che non ricadono nei punti precedenti.

Si potrebbe pensare che questa non sia una novità rispetto al vecchio D.M. 10/3/98, dove nei punti 9.2, 9.3 e 9.4 venivano elencate le tipologie di attività rispettivamente a rischio di incendio “elevato”, “medio” e “basso”. Tale considerazione è parzialmente corretta, in quanto nel D.M. 10/3/98 tali elenchi costituivano non solo un metodo per la scelta della formazione degli addetti antincendio, ma anche un vincolo per il risultato della valutazione del rischio incendio.

Un confronto tra attività le descritte nel D.M. 2/9/21 e quelle corrispondenti riportate nel D.M. 10/3/98 evidenzia una sostanziale completa sovrapponibilità, salvo due eccezioni:

  • l’introduzione, tra le attività per cui è prevista la formazione con corso di livello 3, delle attività di “stoccaggio e trattamento di rifiuti diversi dagli inerti”, in linea con la maggior attenzione per questa attività già dimostrata con la prevista introduzione di apposita RTV nel “Codice di prevenzione incendi”;
  • il passaggio, per gli uffici, da soglia che richiedesse il corso C se “oltre 1000 dipendenti” alla soglia per corso di livello 3 se “oltre 1000 persone presenti”.

LA TRANSIZIONE DAI VECCHI AI NUOVI CORSI ANTINCENDIO

Un ulteriore dubbio può sorgere nella determinazione dei corsi secondo nuova normativa da far seguire agli addetti antincendio già formati secondo il D.M. 10/3/98.

Va innanzitutto premesso che, a prescindere dall’aggiornamento della valutazione del rischio incendio, da ottobre 2022 tutte le aziende dovranno applicare i criteri sopra riportati per scegliere il corso antincendio corretto.

Va anche detto che, alla luce della sostanziale sovrapponibilità dei vecchi criteri contenuti nei punti 9.2, 9.3 e 9.4 del D.M. 10/3/98, rispetto ai nuovi criteri riportati nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 del D.M. 2/9/2021, in molti casi sarà corretto applicare l’immediata corrispondenza tra i corsi di livello “basso”, “medio” e “elevato” del vecchio D.M. 10/3/98 e, rispettivamente, livello 1, livello 2 e livello 3 del nuovo D.M. 2/9/21.

Nella pratica appare tutt’altro che rara la casistica degli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo, con esclusione dei i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Questo fa ipotizzare che molte aziende si troveranno a dover elevare il livello di formazione della propria squadra di emergenza dall’attuale “rischio medio” al nuovo livello 3, dovendo quindi far seguire ex novo la formazione base agli addetti antincendio.

Per capire quale livello dei corsi antincendio scegliere, leggi l’approfondimento dedicato: CLICCA QUI!

LE TEMPISTICHE PER LA FORMAZIONE SECONDO I NUOVI CORSI ANTINCENDIO

Ricordiamo che il D.M. 2/9/21 prevede un periodo di 6 mesi dalla sua entrata in vigore, durante il quale sarà possibile effettuare la formazione per mezzo di corsi conformi al “vecchio” D.M. 10/3/98, purché tali corsi siano stati programmati prima dell’entrata in vigore del nuovo D.M. 2/9/21, cioè prima del 4/10/22.

Va pure precisato che le indicazioni applicative per l’erogazione dei corsi di formazione emanate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in luglio 2022 (vedi il nostro approfondimento) hanno esplicitato e dettagliato le modalità di svolgimento dei corsi, introducendo alcune novità non chiaramente presenti nel D.M. 2/9/21, tra le quali:

  1. per tutte le prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’uso di estintori ad acqua;
  2. tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare: casco, protezione degli occhi, guanti da lavoro e calzature chiuse con buona aderenza al suolo – protezioni che dovranno essere integrate, nel caso di focolai reali, con misure tecniche, procedure o dispositivi di protezione individuale ulteriori per la gestione del rischio termico;
  3. le prove con idranti, previste per i corsi 2-FOR, 3-FOR, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Se da una parte tali indicazioni sottolineano correttamente l’importanza dell’addestramento pratico nei corsi di formazione antincendio, dall’altra l’organizzazione dei corsi in conformità a tali indicazioni richiederà uno sforzo aggiuntivo, anche in considerazione della necessità di effettuare prove su naspi, idranti UNI 45 e UNI 70 eroganti acqua, cioè su dispositivi di protezione antincendio non sempre disponibili in azienda.

PER APPROFONDIRE…

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