NUOVE MODIFICHE AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
Pubblicato il Decreto Ministeriale 24 novembre 2021 che apporta modifiche all’allegato 1 del Decreto del Ministro dell’Interno 3 Agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di Prevenzione Incendi.
QUALI SONO LE MODIFICHE CODICE DI PREVENZIONE INCENDI?
Il D.M. 24/11/21 ha modificato l’allegato 1 del Codice di Prevenzione Incendi, in particolare sono state revisionate:
- Sezione G: in cui vengono modificate alcune definizioni
- Sezione S: in cui vengono modificate e introdotte ulteriori tabelle
- Sezione V: sono modificate alcune RTV (Regole Tecniche Verticali)
QUALI MODIFICHE APPORTATE ALLA SEZIONE GENERALE (G)?
Riportiamo di seguito schematicamente alcune delle modifiche:
- Paragrafo G1.7 al quinto comma è sostituita la definizione di “Quota di compartimento”
- Paragrafo G1.9 al terzo comma è sostituita la definizione di “Luogo sicuro temporaneo”
- Paragrafo G1.9 al quattordicesimo comma è sostituita la definizione di “Uscita finale (o uscita d’emergenza)”
- Paragrafo G1.12 è aggiunto il nuovo comma 14 relativo alla definizione di “Strutture vulnerabili in condizioni di incendio”
- Paragrafo G1.18 sostituiti i commi 7, 8 e 9 relativi a “Malfunzionamento”; “Malfunzionamento previsto”; “Malfunzionamento raro”
QUANDO ENTRA IN VIGORE?
L’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.M. 24 novembre 2021 al Codice di Prevenzione Incendi è prevista al 1° gennaio 2022.
Come valutare il rischio incendio?
Documenti correlati
- Decreto Ministeriale 24 novembre 2021 - Modifica Allegato I del Codice di Prevenzione IncendiAccedi per scaricare
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