NOTIFICA PRELIMINARE CANTIERI: COS’È, A CHI E QUANDO VA INVIATA?
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Tra gli adempimenti di sicurezza da rispettare più importanti per l’avvio di un cantiere vi è senz’altro quello della notifica preliminare. Vediamo che cos’è, quando è necessario inviarla e a chi.
CHE COS’È LA NOTIFICA PRELIMINARE?
La notifica preliminare è un documento previsto per i cantieri temporanei e/o mobili che deve essere redatto dal Committente o dal Responsabile dei Lavori e inviato all’Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti nonché, solo in caso di lavori pubblici, alla Prefettura per segnalare la presenza del cantiere.
Va precisato che la notifica preliminare non è prevista per tutti i cantieri temporanei e/o mobili, nello specifico l’Art. 99 D. Lgs 81/08 determina l’obbligo di notifica preliminare in tre casi:
- cantieri di cui all’articolo 90, comma 3 (e cioè cantieri dove vi è l’obbligo di nominare il coordinatore per la sicurezza);
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.
QUALI SONO I CONTENUTI PREVISTI DELLA NOTIFICA PRELIMINARE?
I contenuti minimi della notifica preliminare sono indicati dall’ALLEGATO XII del D. Lgs. 81/08.In particolare la notifica preliminare deve contenere:
- Data della comunicazione
- Indirizzo del cantiere
- Committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- Natura dell’opera
- Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell’opera (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo)
- Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
- Durata presunta dei lavori in cantiere
- Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere
- Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere
- Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
- Ammontare complessivo presunto dei lavori (€)
CI SONO SANZIONI PER IL MANCATO INVIO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE?
Ricordiamo che il mancato invio della notifica preliminare comporta, oltre che una sanzione amministrativa a carico del Committenteo del Responsabile dei lavori, anche la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo dell’opera da eseguire.
DOCUMENTI UTILI: FAC SIMILE NOTIFICA PRELIMINARE
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