NOMINA DI RESPONSABILE DELL’IMPIANTO ELETTRICO (RI) INTERNO ALL’AZIENDA – CEI 11-27
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NORMA CEI 11-27: LA FIGURA DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (RI)
La norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e la norma CEI EN 50110-1 “Esercizio degli impianti elettrici” prescrivono che prima di poter eseguire qualsiasi lavoro elettrico l’Unità Responsabile dell’Impianto (URI) individui il Responsabile dell’Impianto (RI).
Già le precedenti edizioni della norma CEI 11-27 imponevano – ai fini della migliore organizzazione aziendale per la tenuta sotto controllo del rischio elettrico – la creazione di una rete di soggetti che consentisse una suddivisione operativa dei compiti e, conseguentemente, un migliore sistema di controlli tecnici atti ad aumentare gli standard di sicurezza utili alla tutela dei soggetti esposti ai rischi derivanti dalla gestione (in termini di pianificazione degli interventi) degli impianti elettrici e da ogni lavorazione che sugli stessi si renda necessaria.
Queste sono le funzioni fondamentali di due ben note figure, il Responsabile dell’Impianto (RI) e il Preposto ai Lavori (PL), a cui sono attribuite sostanziali funzioni di pianificazione e gestione dei lavori elettrici e la cui presenza era condizione necessaria per eseguire un “lavoro elettrico”.
I COMPITI DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (RI)
Il Responsabile dell’Impianto (RI) è definito nella norma CEI 11-27 come: “persona designata alla più alta responsabilità dell’esercizio dell’impianto elettrico”. A suo carico vi sono i seguenti compiti:
a) redazione dei piani di lavoro, quando richiesti (per lavori complessi);
b) condivisione della scelta metodologica e organizzativa del lavoro con la URL e/o il PL;
c) funzione di collegamento tra la URL e/o il PL e le altre funzioni durante il lavoro;
d) attuazione (anche tramite delega scritta ad altra persona con professionalità PES o PAV) delle manovre per la messa in sicurezza dell’impianto prima dell’esecuzione del lavoro;
e) attuazione dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, apposizione di eventuali terre nei punti di sezionamento e di cartelli monitori;
f) identificazione e delimitazione della zona di lavoro;
g) mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto durante l’esecuzione del lavoro;
h) consegna dell’impianto al PL con la relativa autorizzazione all’inizio del lavoro;
i) ricevimento di conclusione del lavoro dal PL e di ripristino del normale assetto di esercizio;
j) riconsegna dell’impianto alla URI, se del caso.
IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (RI) PREVISTO DALLA CEI 11-27 È UN DIRIGENTE?
Sulla base di quanto detto, è evidente che il Responsabile dell’Impianto (RI) svolge compiti di organizzazione, coordinamento e supervisione, ossia ruoli tipici del dirigente o del preposto come definiti dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08, con tutte le conseguenze in termini di obblighi che ne conseguono.
Appare inoltre chiaro che il Responsabile dell’Impianto (RI) previsto dalla norma CEI 11-27, sulla base di quanto previsto dall’art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08 che individua i contenuti della formazione di dirigenti e preposti, dovrà essere formato in merito alle procedure di sicurezza da applicare nei lavori elettrici e non elettrici: ciò significa che dovrà essere assoggettato ad una formazione che consenta di avere adeguate conoscenze in merito alle modalità di esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici e che consenta di svolgere con competenza i ruoli assegnati, anche per sapere, ad esempio, discriminare tra lavoro complesso o non complesso, o redigere correttamente un piano di lavoro o un piano di intervento.
Pertanto, il Responsabile dell’Impianto (RI) dovrà essere formato:
– in funzione dei compiti e dell’autonomia organizzativa, come dirigente o come preposto, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 (e Accordo Stato Regioni del 21/12/11)
– sui contenuti della norma CEI 11-27, sia in termini di organizzazione dei lavori elettrici che di procedure per l’esecuzione dei lavori elettrici, con uno specifico corso di formazione per Responsabile dell’Impianto CEI 11-27
LA NOMINA DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO AI SENSI DELLA NORMA CEI 11-27
Vega Engineering ha aggiornato il facsimile di nomina del Responsabile dell’Impianto (RI) da utilizzare nel caso in cui l’Unità Responsabile dell’Impianto (URI) intenda nominare RI un lavoratore PES dipendente dell’azienda.
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IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO (RI) CEI 11-27 DEVE ESSERE DELEGATO?
La norma tecnica CEI 11-27 utilizza ancora una volta in modo disinvolto termini che possono avere importanti conseguenze giuridiche: così essa prevede che l’URI (Unità Responsabile dell’Impianto) “incarichi”, “nomini”, “demandi” e soprattutto “deleghi” ad altri soggetti terzi, professionalmente qualificati o comunque facilmente identificabili, il potere di gestire, esercitare, manutenere, realizzare e attuare misure prevenzionistiche adeguate ad ogni tipologia di impianto, per la massima tutela dei lavoratori dal rischio elettrico. Per di più, in allegato alla stessa norma tecnica viene anche riportato un fac simile di “delega” da parte dell’URI della funzione di RI.
È naturale quindi chiedersi se la norma tecnica si riferisca alla delega di funzione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/08.
Dalla lettura complessiva della stessa, nonché dall’esempio di delega riportato nell’allegato sopra citato, risulterebbe sgomberato il campo da fraintendimenti.
Ogni qualvolta la norma tecnica si riferisce terminologicamente ai concetti di delega, nomina o incarico, intende il concetto di conferimento di un ruolo tecnico-professionale finalizzato all’assunzione di responsabilità tecnico-gestionale-prevenzionale, cioè come se la scelta di distribuire tra vari soggetti il carico della sicurezza per ciascuna mansione concretamente realizzata avesse lo scopo di attuare un miglior apprestamento delle misure prevenzionali a tutela del rischio elettrico.
Ben diverso è lo scopo, spesso perseguito nelle strutture aziendali più complesse, di nominare o incaricare soggetti terzi rispetto al datore di lavoro per far transitare in capo ai primi la posizione di garanzia (giuridica) verso i lavoratori tipica del datore di lavoro.
Non bisogna, infatti, confondere il dettato normativo del D.Lgs. 81/08 in tema di delega di funzioni con la terminologia usata nella normativa tecnica di riferimento in tema di nomina, incarico e delega.
Mentre, infatti, la normativa tecnica considera la possibilità per il datore di lavoro di creare una rete di soggetti che lo coadiuveranno nella gestione in sicurezza degli impianti (sia essa gestione e pianificazione, sia essa intervento vero e proprio sull’impianto), la delega di funzione ha l’obiettivo di organizzare una suddivisione degli obblighi e delle posizioni di garanzia, con conseguente esenzione di responsabilità in capo al delegante e assunzione della corrispondente responsabilità giuridica al delegato.
Pertanto, qualora l’intento del Datore di Lavoro sia appunto il trasferimento delle proprie responsabilità, individuate dal D. Lgs. 81/08, ad altri, dovrà costruire un’organizzazione aziendale per la gestione del rischio elettrico in accordo con la norma CEI 11-27, attribuendo altresì adeguate deleghe in accordo con quanto previsto dall’art. 16.
LA FORMAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO CEI 11-27
Come visto, il Responsabile dell’Impianto dovrà possedere una formazione sui contenuti della norma CEI 11-27, sia in termini di organizzazione dei lavori elettrici che di procedure per l’esecuzione dei lavori elettrici, ottenibile con uno specifico corso di formazione per “Responsabile dell’Impianto CEI 11-27”, oltre che le conoscenze e competenze per essere qualificato come Persona Esperta (PES).
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