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MODIFICATO DPR 462/01 IMPIANTI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

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Con il Decreto Legge del 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” sono state apportate importanti modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi“.

Infatti l’articolo 36 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, cosiddetto “milleproroghe” introduce rilevanti modifiche al DPR 462/2001 relativamente all’informatizzazione INAIL.
In particolare il comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462, viene modificato dopo l’articolo 7 aggiungendo l’Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe), che riporta:

– per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
– Il Datore di Lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.
– Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal Datore di Lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
– Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della verifica dal Datore di Lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

Al DPR 462/2001 risultano quindi le seguenti modifiche che di seguito riassumiamo:
1. predisposizione di un sistema informatico per la raccolta dei dati relativi alle verifiche di cui all’art. 7 del DPR 462/2001.
L’articolo in questione è il seguente:
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
esito negativo della verifica periodica;
modifica sostanziale dell’impianto;
richiesta del datore del lavoro”.

2. Trasmissione all’INAIL da parte del Datore di Lavoro del nominativo dell’organismo a cui ha affidato le verifiche.

3. Versamento di una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate da parte degli organismi incaricati della verifica dal Datore di Lavoro.

4. Individuazione del tariffario delle verifiche nel Decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

Il D.M. del 30 dicembre 2019, n. 162 è entrato in vigore subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 31 dicembre 2019. Gli effetti risultano essere “provvisori” fintanto che il Parlamento non converte il Decreto Legge in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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Vega Engineering, rende disponibile gratuitamente nella sezione impianti della modulistica, un Fac-Simile per invio della Dichiarazione di Conformità degli Impianti: Modello di Trasmissione ai Sensi del D.P.R. 462/01 all’ARPA.
Ricordiamo infatti che dal 2019 l’invio a INAIL della dichiarazione di conformità degli impianti avviene per via telematica.

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