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MANIGLIONI ANTIPANICO NON MARCATI CE: OBBLIGATORI DAL 16 FEBBRAIO 2013

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Il 16 febbraio 2013 è scaduto il termine per la sostituzione e l’installazione dei maniglioni antipanico marcati CE sulle vie di esodo.

Si ricorda che tale disposizione è stata introdotta dal Decreto 6 dicembre 2011 “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo relativamente alla sicurezza in caso di incendio.”
Si tratta del termine ultimo dopo le numerose proroghe che si sono susseguite negli anni.

Le attività con obbligo alla sostituzione dei maniglioni antipanico, oltre a specifiche regole più ristrettive, sono:

secondo la norma UNI EN 179:
1. L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;
2. L’attività non è aperta al pubblico e porta utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

secondo la norma UNI EN 1125:
1. L’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;
2. L’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;
3. I locali con lavorazioni e materiale che comportino pericolo di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Per scaricare il Decreto 6 dicembre 2011 si rimanda alla news Maniglioni antipanico non marcati CE: prorogato al 16 febbraio 2013 l’obbligo di sostituzione.

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