MALATTIE E CONDIZIONI DI LAVORO: CONTRASTO TRA CONSIGLIO DI STATO E CASSAZIONE
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Vediamo, in sintesi, il percorso storico del dibattimento.
La circolare dell’INAIL. La circolare n. 71 emanata dall’INAIL il 17 dicembre 2003 ha emanato le istruzioni operative per la trattazione delle denunce di disturbi psichici determinati dalle condizioni organizzativo/ambientali. A parere dell’Istituto tutte le situazioni di “costrittività organizzativa” – per esempio: lo svuotamento di mansioni o la mancata assegnazione degli strumenti di lavoro – così come quelle di “mobbing strategico” (gli atteggiamenti strategicamente ostili delle aziende per promuovere l’allontanamento di soggetti in qualche modo scomodi), purché ricollegabili a finalità professionali, devono rientrare nel rischio tutelato (restano, invece, esclusi fattori organizzativo/gestionali legati al normale svolgimento del rapporto quali trasferimento, licenziamento,etc).
L’ostilità del mondo delle imprese. Contro questa circolare un fronte compatto rappresentato da Confindustria, Confagricoltura e Abi ha presentato ricorso al Tar. Oltre al provvedimento dell’INAIL, le associazioni datoriali hanno chiesto anche l’annullamento del decreto ministeriale del 27 aprile 2004, nella parte in cui le malattie “psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro” – la cui origine lavorativa viene ritenuta di limitata probabilità – sono state comunque inserite nella lista delle patologie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia all’organo di vigilanza (la Ausl di competenza). In entrambi i casi la controversia giuridica si è incentrata sull’opposizione al principio che il mobbing potesse assurgere a malattia tipizzata indennizzabile in assenza di definizioni scientifiche certe.
Il Tar annulla la circolare. Il Tribunale del Lazio, con la sentenza n. 5454 del 4 luglio 2005, ha dato parzialmente ragione al fronte imprenditoriale, annullando la circolare dell’INAIL, ma non il dm. “Il mobbing non può essere considerato in via automatica come una malattia professionale e in quanto tale indennizzabile dall’INAIL, dovendo sempre essere provata l’esistenza della causa di lavoro”, recitava la motivazione del Tribunale regionale. Un approccio che è stato contestato dall’Istituto mediante un ricorso al Consiglio di Stato con relativa richiesta di annullamento della sentenza.
L’INAIL: “Il Tribunale ha travisato”. A parere dell’INAIL il Tar avrebbe travisato i punti fondamentali della circolare, affermando che l’Ente avrebbe trasformato le patologie psichiche determinate da costrittività organizzativa sul lavoro in malattie tabellate. Altra obiezione dell’INAIL: il Tar del Lazio avrebbe fondamentalmente assimilato le patologie oggetto della circolare al mobbing, confondendo due ambiti radicalmente diversi tra di loro. “La tutela delle malattie professionali causate da disfunzioni organizzative del lavoro costituisce attuazione di diritti costituzionalmente protetti indipendentemente da qualsiasi responsabilità del datore di lavoro”, ha motivato l’Avvocatura dell’Istituto. “Il mobbing invece – che come è noto si manifesta con un ripetuto comportamento persecutorio – determina l’obbligo di risarcire il danno ingiustamente causato al lavoratore anche se quest’ultimo non abbia contratto alcuna malattia per effetto del mobbing”.
Il rigetto del Consiglio di Stato. La recente sentenza (n. 1576/2009) di Palazzo Spada ha, dunque, rigettato il ricorso dell’INAIL contro il Tar. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, le patologie oggetto della circolare non possono essere considerate come malattie professionali. A suo giudizio, infatti, – dopo l’introduzione del sistema misto da parte della sentenza 179/88 della Corte Costituzionale (che rende indennizzabili, da parte dell’INAIL, oltre alle malattie professionali tabellate, anche tutte quelle causate o concausate dall’attività lavorativa del soggetto colpito dalla malattia stessa) – possono essere comunque riconosciute come “non tabellate” solo quelle patologie causate dal rischio specifico delle lavorazioni indicate negli articoli 1 e 4 del decreto n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). La sentenza del Consiglio di Stato, dunque, sembrerebbe “annullare” anche il già citato decreto ministeriale, avendo una valenza non limitata solo alle malattie riconducibili alle condizioni organizzative e ambientali del lavoro (oggetto della circolare INAIL) ma a tutte malattie “non tabellate”.
Gli effetti della decisione. La decisione del Consiglio di Stato Consiglio non potrà avere effetti diretti per quanto riguarda il riconoscimento della malattia professionale: valutazione che è rimessa alla competenza del giudice ordinario, in particolare quello del lavoro. Resta da osservare, tuttavia, come il giudice ordinario sia tenuto a rispettare i principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione che – in materia di occasioni di lavoro e nesso di causalità – ha manifestato nel corso degli anni un orientamento decisamente diverso rispetto a quanto stabilito adesso da Palazzo Spada. La Suprema Corte, infatti, nel corso di questi ultimi anni, ha invece progressivamente allargato il concetto di “occasione di lavoro e nesso di causalità”, riconducendo questo rapporto non solo ai rischi specifici di alcune lavorazioni, ma a tutti i rischi del lavoro considerato in sé e per sé. Non è escluso, pertanto che questa sentenza del Consiglio di Stato possa riaprire un nuovo dibattito in materia e ingenerare future incertezze interpretative.
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