L’USO DEL MULETTO COME APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
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É POSSIBILE UTILIZZARE IL CARRELLO ELEVATORE COME APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO?
É possibile utilizzare sul carrello elevatore un dispositivo che lo trasformi in un apparecchio di sollevamento?
A questa domanda è stata data risposta con la circolare n. 30 del 24/12/2012 pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale è riportato che alcuni costruttori, nonché alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro, hanno fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente “braccio gru”, da applicarsi sulle forche del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazione e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.
IL BRACCIO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO SUL CARRELLO DEVE ESSERE MARCATO CE?
Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell’utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un’attrezzatura intercambiabile, a norma dell’articolo 2 lettera b) della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Ricordiamo che per “attrezzatura intercambiabile” si intende un dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina, è assemblato alla macchina dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile.
La guida alla direttiva macchine precisa che le attrezzature intercambiabili possono essere poste sul mercato dal fabbricante della macchina di base o da un altro fabbricante. In entrambi i casi, il fabbricante delle attrezzature intercambiabili deve specificare nelle istruzioni con quali macchine si possono assemblare e utilizzare in sicurezza, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli specifici di macchine. Egli dovrà, inoltre, fornire le istruzioni necessarie per l’assemblaggio e l’utilizzo in sicurezza dell’attrezzatura intercambiabile.
Il fabbricante dell’attrezzatura intercambiabile deve assicurare che la combinazione dell’attrezzatura intercambiabile e della macchina di base a cui è destinata soddisfi tutti i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all’allegato I della Direttiva Macchine e deve effettuare l’opportuna procedura di valutazione della conformità. Inoltre, le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell’attrezzatura intercambiabile con la macchina di base devono essere menzionate nella dichiarazione di conformità CE per l’attrezzatura intercambiabile.
Le attrezzature intercambiabili devono essere corredate di specifiche istruzioni che comprendano tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo e, in particolare, deve essere specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico (diagramma di portata).
In base a quanto riportato, si possono quindi distinguere i seguenti casi:
1) il fabbricante del carrello elevatore immette sul mercato anche il “braccio gru” e dichiara che l’uso dello stesso rientra nelle destinazioni d’uso del carrello, adempiendo in tal modo a tutti gli obblighi previsti dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE;
2) il fabbricante del “braccio gru” è diverso da quello del carrello elevatore, oppure il “braccio gru” e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l’uso del “braccio gru” non rientra nelle destinazioni d’uso del carrello. In questo caso il braccio gru è un’attrezzatura intercambiabile in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, il braccio gru dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnato da una dichiarazione di conformità propria contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell’attrezzatura intercambiabile con la macchina di base ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l’attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;
3) l’utilizzatore mette in servizio il “braccio gru” e lo assembla al carrello in suo possesso. In questo caso l’utilizzatore diventa il fabbricante del “braccio gru”, che si configura come attrezzatura intercambiabile e in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
In tutti i casi il braccio gru dovrà essere marcato CE.
VERIFICHE PERIODICHE SUL CARRELLO ELEVATORE UTILIZZATO COME APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO
Infine, si richiama l’attenzione sul fatto che tale tipologia di utilizzo fa rientrare il carrello elevatore nel novero delle attrezzature elencate nell’allegato VII al D.Lgs. n.81/2008 e quindi deve essere sottoposto a denuncia (a INAIL) e alle verifiche periodiche come previsto dall’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 con le modalità previste dal decreto interministeriale del 11/04/2011.
Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione e aggiornamento sull’utilizzo dei carrelli elevatori in conformità all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
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di VEGA Engineering
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