LEGGE PMI 2026: L’INL FORNISCE LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE SU SICUREZZA, SMART WORKING E ATTREZZATURE
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro –INL– ha diffuso la nota n. 780 con le prime indicazioni operative sulla legge 11 marzo 2026, n. 34, la legge annuale sulle piccole e medie imprese, soffermandosi in particolare sulle novità che incidono in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento mette in evidenza gli effetti concreti delle nuove disposizioni sia sull’attività ispettiva sia sugli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro.
Alla fine di questo articolo è possibile scaricare il testo completo della nota INL del 15 aprile 2026 recante “Legge 11 marzo 2026 n. 34. Legge annuale sulle piccole e medie imprese. Prime indicazioni operative”.
La nota dell’Ispettorato, pubblicata il 15 aprile 2026, si concentra su tre ambiti principali che vediamo di seguito.
I MODELLI SEMPLIFICATI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA
Nella prima parte del documento, l’INL ricorda che il legislatore stabilisce:
- semplificazioni dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, che l‘INAIL dovrà elaborare, finalizzati a ridurre gli oneri burocratici delle PMI;
- obbligo di formazione anche durante i “periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro”;
- possibilità di svolgere l’addestramento formativo attraverso l’uso di tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale, con obbligo di tracciamento in apposito registro, anche informatizzato;
- Infine, che il lavoratore sospeso dall’attività e beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito, decade dal trattamento se rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione, compreso quello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure se non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo.
NUOVE REGOLE SUL LAVORO AGILE
L’art. 11 della legge n. 34/2026 introduce il nuovo art. 7-bis nel D. Lgs. 81/2008, prevedendo che, per l’attività lavorativa svolta in modalità agile (smart working) in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità avvenga tramite consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
La stessa legge modifica inoltre il regime sanzionatorio dell’art. 55, comma 5, lett. c), estendendo la sanzione per la violazione di tale obbligo informativo: il datore di lavoro e il dirigente rischiano l’arresto da due a quattro mesi oppure l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
ATTREZZATURE DI LAVORO
La nota INL chiarisce che l’art. 12 della legge n. 34/2026 modifica l’allegato VII del D. Lgs. 81/2008, introducendo la verifica triennale per le “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”. È un’indicazione operativa di rilievo perché aggiorna direttamente il quadro delle attrezzature soggette a verifiche periodiche.
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