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LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: LE NUOVE FAQ

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La Legge 215/2021 ha modificato l’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 con il fine di regolamentare l’impiego dei lavoratori autonomi occasionali e, contestualmente, contrastare forme elusive dell’utilizzo di questa modalità di lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro era, recentemente, intervenuto con due note per dare le prime indicazioni utili su come adempiere correttamente all’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio di rapporti di lavoro con lavoratori autonomi occasionali e con dei chiarimenti su quali siano, invece, i soggetti esclusi da tale obbligo di comunicazione.

Ad integrazione della nota 109 del 27 gennaio 2022, di cui abbiamo parlato in una precedente news, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso la nota 1828 del 28 febbraio 2022 contenente le nuove FAQ utili a chiarire quali altri soggetti siano esclusi o meno dall’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio di rapporti con lavoratori autonomi occasionali.

QUALI SONO I SOGGETTI DI CUI PARLA LA NUOVA NOTA DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ritenuto opportuno fornire nuovi chiarimenti in relazione all’obbligo di comunicazione preventiva dell’avvio di rapporti con lavoratori autonomi occasionali, anche in considerazione degli ulteriori quesiti sollevati.

Vediamo, sinteticamente e ad integrazione del precedente elenco di cui alla nota del 27 gennaio 2022, le nuove FAQ sui soggetti compresi o esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva:

n. progressivoFAQObbligo di Comunicazione preventiva
11Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi speseNO
12Guide turisticheNO
13Prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di linguaNO
14Prestazione con utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project ManagerNO
15S.p.A. a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionaleSI
16Consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordineNO
17Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migrantiNO
18Prestazioni rese dai produttori assicurativi occasionali che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazioneSI
19Sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’EsteroNO
20Prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call centerNO

CI SONO SANZIONI?

Ricordiamo che sono previste sanzioni da Euro 500,00 a Euro 2500,00 a carico dell’imprenditore per ciascun lavoratore autonomo occasionale con cui si è intrapresa una collaborazione, nei seguenti casi:

  • omessa comunicazione prima dell’inizio del rapporto;
  • ritardo nell’invio della comunicazione;
  • mancato rinnovo della comunicazione qualora il rapporto si protragga oltre il periodo inizialmente indicato.

Riportiamo in allegato la nota prot. n. 1828 del 28 febbraio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

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