INTERPELLO: VALUTAZIONE RISCHI DA SCAVO CON ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
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Con l’interpello n. 14/2015 la Commissione per gli interpelli risponde a tre quesiti posti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in merito all’interpretazione dell’art. 91, comma 2 bis, del D. Lgs. 81/08, che recita:” 2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.“
Primo quesito: la valutazione del rischio dovuta alla presenza di ordigni bellici è da riferirsi ai rischi derivanti dalle attività di scavo eseguiti dai lavoratori delle imprese operanti nel cantiere oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica eseguita dall’impresa specializzata in tale campo?
La Commissione risponde che la valutazione dei rischi cosi come indicata nell’art. 91 comma 2-bis, si riferisce alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri (art. 28 D. Lgs. 81/08).
Secondo quesito: il coordinatore per la sicurezza deve effettuare la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici sempre, solo nei casi in cui sono previste attività di scavo, oppure in seguito a richiesta del committente motivata da dati storici oggettivi?
La valutazione dei rischi derivante da ordigni bellici inesplosi, risponde la Commissione per gli Interpelli, deve essere effettuata in sede di progettazione dal coordinatore per la sicurezza qualora siano previste attività di scavo in cantiere. Le informazioni necessarie possono essere ricavate da analisi strumentale, analisi storiografiche, fonti bibliografiche di storia locale, fonti presso gli Archivi di Stato (comitati provinciali, protezione antiaerea, prefetture), fonti del Ministero della Difesa, Carabinieri, Aerofototeca Nazionale a Roma, etc.
Terzo quesito: che ruolo o forma di collaborazione con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa (in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali degli ordigni bellici inesplosi) sono consentite dalla normativa al fine di permettere l’utilizzo dei dati necessari per la valutazione dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi?
In merito a questo quesito la Commissione conferma che al momento non esiste una mappatura ufficiale indicante le aree dove è possibile la presenza di ordigni bellici inesplosi e informa che il Ministero della Difesa sta portando avanti un progetto per realizzare un database geografico sul quale verranno registrati tutti gli ordigni bellici rinvenuti sul territorio nazionale.
In allegato il testo dell’Interpello 14/2015:
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