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INTERPELLO: QUALI SANZIONI PER DATORE DI LAVORO NON FORMATO?

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IL QUESITO
Con il primo Interpello del 2020, la Regione Friuli Venezia Giulia richiede alla Commissione Interpelli un parere relativamente all’utilizzo da parte del Datore di Lavoro delle attrezzature di lavoro in assenza di informazione e formazione previste dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, e “se in caso di omessa abilitazione del Datore di Lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 comma 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 – comma 2, lettera c), del D. Lgs. 81/08, in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi“.

La Regione Friuli Venezia Giulia, indica infatti che l’art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 81/08 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
L’art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. Tale formazione, in relazione a quanto disposto dall’art. 73, comma 4, per le attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone“.

LA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI CHIARISCE L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

La Commissione Interpelli, ritiene che dall’entrata in vigore del D.Lgs. 151/2015 sia vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzature di lavoro, “per la quale è prevista una specifica abilitazione, da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il Datore di Lavoro che ne sia privo“.
La Commissione Interpelli tuttavia conclude che […] “fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene – sulla base del principio di tipicità che regola il sistema penale – che l’ambito di operatività del sopra citato articolo 87, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 debba essere circoscritto alle fattispecie in esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicate qualora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

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