INTERPELLO: SMART WORKING E MEDICO COMPETENTE
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La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto con l’Interpello n.1-2023 alla Confcommercio che chiedeva delucidazioni in merito alla nomina del medico competente per i lavoratori in smart working.
OGGETTO DEL QUESITO
La Confcommercio ha chiesto parere alla Commissione sulla “(…) possibilità, per il datore di lavoro, di continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro (come pare, anche alla luce dell’attuale situazione pandemica e, in ogni caso, stante il massivo utilizzo del “lavoro agile”) individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working, specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree”.
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CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Premettiamo che il D. Lgs. 81/08 non fa distinzioni tra lavoratore in sede e lavoratore a distanza. Infatti l’art. 3 del D. Lgs. 81/08, specifica al comma 10 che anche per i lavoratori a distanza si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, ovvero gli obblighi di legge per i lavoratori che utilizzano in modo continuativo attrezzature munite di videoterminali, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. “I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza”.
Il Titolo VII definisce come lavoratori esposti al rischio da videoterminale coloro che, in modo sistematico o abituale, utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali per venti ore settimanali. Il datore di lavoro deve sottoporre tali lavoratori sorveglianza sanitaria.
Infine l’art. 39 prevede la possibilità per l’azienda di “nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento” in caso siano presenti più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese “nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità”.
LA RISPOSTA DELLA COMMISSIONE
L’interpello 1/2023 ribadisce che il datore di lavoro può, ai sensi dell’art. 39, nominare più medici competenti per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive o nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi.
Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.
DOCUMENTI UTILI
Riportiamo in allegato il testo dell’Interpello n. 1 del 2023 della Commissione per gli Interpelli.
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Documenti correlati
- Interpello n. 1 del 2023Accedi per scaricare
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