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INTERPELLO N. 11: VALUTAZIONE RISCHI PER PERSONALE DELLE COMPAGNIE AEREE

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L’Interpello n. 11 del 25/10/2016 ha per oggetto “risposta al quesito relativo alla Valutazione dei Rischi Ambientali e Sicurezza del Posto di Lavoro del personale navigante delle compagnie aeree” proposto da UIL-TRASPORTI.

La UIL-TRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione Interpelli relativamente alla sussistenza dell’obbligo, in capo al Datore di Lavoro, di considerare, nell’ambito della Valutazione dei Rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle compagnie aeree.

In particolare, l’istante chiede di sapere:
“… se nell’obbligo giuridico in capo al Datore di Lavoro della Valutazione di tutti i Rischi per la Salute e la Sicurezza con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), così come disciplinato dagli artt. 15, 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come Security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio“.

Per dare una risposta a UIL-TRASPORTI, la Commissione Interpelli, sottolinea che, al fine di assicurare la Tutela della Salute e della Sicurezza come fondamentali diritti dell’individuo, l’art. 2087 del codice civile fa obbligo al Datore di Lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“, principio ribadito nell’art. 18, comma 1, lett. z), del D. Lgs. 81/08.
In particolare, l’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 81/08 prevede, per il Datore di Lavoro, l’obbligo di valutare tutti i rischi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione Interpelli ritiene che il Datore di Lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari Rischi Ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «Rischi Generici Aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.

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