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INTERPELLO N. 10/2016: IMPIANTI TECNICI E RIMOZIONE AMIANTO

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L’interpello n. 10/2016 del 12/05/2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito relativo all’ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994” proposto da Confindustria, risponde sulla corretta interpretazione del D.M. 6 settembre 1994.

In particolare Confindustria ha chiesto di sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edifici” di cui al D.M. 6 settembre 1994. Inoltre l’istante evidenzia che la Circolare Ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995, emanata in risposta a quesiti pervenuti al Ministero della salute, precisa che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all’interno di edifici che all’esterno, nei quali l’amianto è utilizzato per la coibentazione di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto“.

La Commissione ha risposto che, la legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in opera all’interno che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:
– mediante l’applicazione delle disposizioni del D.M. 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del D. Lgs. 81/2008 da parte del Datore di Lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile;
– attraverso le previsioni normative del D. Lgs. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

In allegato il testo dell’Interpello n. 10 del 2016

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