INTERPELLO MASE: DOVE CONSERVARE I REGISTRI CARICO SCARICO RIFIUTI?
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Con le indicazioni fornite nel parere all’interpello con prot. 70069 del 3 maggio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha indicato come sanzionabile la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti in luoghi diversi rispetto a quelli previsti espressamente all’art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/06.
Vediamo di seguito quali sono le considerazioni risultate dalla presentazione dell’interpello inviato al MASE da parte della Provincia di Macerata.
QUAL È IL QUESITO POSTO CON L’INTERPELLO?
Con istanza di interpello, la Provincia di Macerata ha richiesto al MASE di chiarire se e quali sono le sanzioni applicabili nel caso in cui il registro di carico e scarico non sia conservato nei luoghi previsti all’art. 190 comma 10 del D.Lgs. 152/06.
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, Sez. III, 20/09/2013, n. 21648), il registro di carico scarico conservato al di fuori dei luoghi previsti dall’art. 190 comma 10 del D.Lgs. 152/06 integra gli estremi della violazione di omessa tenuta del registro a carico del soggetto obbligato. Pertanto, qualora il registro si trovi anche solo momentaneamente in altri luoghi, come ad esempio lo studio di un consulente, è applicata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 258, comma 2, del D.Lgs. 152/06 per omessa tenuta o tenuta in modo incompleto dei registri.
Secondo un orientamento giurisprudenziale più recente (cfr. Corte di Cassazione, Sez. III, 24/02/2017, n. 9132), il registro di carico scarico conservato presso, ad esempio, uno studio professionale non può determinare l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 258, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, dato che tale disposizione riguarda puntualmente l’omessa tenuta dei registri tout court, e non la loro tenuta in luogo diverso da quello previsto ex lege. Pertanto la conservazione del registro al di fuori dei luoghi previsti dall’art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/06, seppur vietata, non può essere sanzionata in quanto non prevista espressamente all’art. 258 (sono sanzionate l’omessa tenuta o tenuta in modo incompleto dei registri).
QUALI SONO LE CONSIDERAZIONI DEL MASE?
L’art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 individua i soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico scarico dei rifiuti.
L’art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006, dispone che i registri siano tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
L’art. 258, comma 2, D.Lgs. 152/2006, stabilisce sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo incompleto, il registro di carico e scarico.
L’art. 190, comma 10, quindi, prevede non solo l’istituzione del registro di carico e scarico dei rifiuti, ma anche che lo stesso sia conservato nei luoghi espressamente indicati:
- impianto di produzione;
- impianto di stoccaggio;
- impianto di recupero e/o smaltimento;
- sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- sede operativa dei commercianti e degli intermediari.
Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.
Solo con la tenuta dei registri in questi luoghi, precisati dalla norma, gli organi di controllo preposti possono svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate.
Tale attività da parte degli organi di controllo implica la necessità di una pronta e indifferibile esibizione del registro presso lo stabilimento al fine di dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.
Se così non fosse, scrive il MASE, “gli operatori di settore si riterrebbero legittimati a conservare i registri presso luoghi diversi, con la conseguenza che il precetto dettato dall’art. 190, comma 10, D.Lgs. 152/2006, si svuoterebbe di contenuto e non sarebbe più in grado di assolvere alla funzione per la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento”.
Per quanto contenuto nel parere del MASE, l’art. 258, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sanziona la totale omissione del registro di carico e scarico, ma si estende, espressamente, anche ai casi in cui il citato registro risulta tenuto in modo incompleto ovvero in modo non conforme alla normativa vigente.
QUALI SONO LE CONCLUSIONI DEL MASE?
Dalle considerazioni sopra esposte, scrive il MASE in risposta all’interpello della Provincia di Macerata, consegue che la conservazione dei registri al di fuori dei luoghi previsti all’art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 corrisponde a una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, sanzionabile ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.Lgs. 152/2006.
I soggetti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti (individuati all’art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006) devono conservare gli stessi nei seguenti luoghi (individuati all’art. 190, comma 10, del D.Lgs. 152/2006):
- impianto di produzione;
- impianto di stoccaggio;
- impianto di recupero e/o smaltimento;
- sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
- sede operativa dei commercianti e degli intermediari.
Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso la sede legale del gestore dell’impianto.
In caso gli organi di controllo preposti non trovino i registri in questi luoghi, è prevista l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.Lgs. 152/2006.
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