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INTERPELLO: È POSSIBILE NOMINARE PIÙ DI UN RSPP?

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Con Interpello n. 3 del 20 dicembre 2022, la Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito riguardante la possibilità per il datore di lavoro di nominare più di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

CHE COS’È UN INTERPELLO?

In ambito di sicurezza sul lavoro, l’interpello consiste in un quesito di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro a cui risponde la Commissione per gli Interpelli.

Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

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IL QUESITO: CONOSCERE IL PARERE DELLA COMMISSIONE INTERPELLI IN MERITO ALLA POSSIBILITÀ DI NOMINA DI PIÙ DI UN RSPP

Il Dipartimento Autonomie Locali e Polizie Locali (DICCAP) e il Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale (SULPL) hanno presentato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito alla seguente problematica: “un datore di lavoro può nominare più di un responsabile del servizio prevenzione e protezione?

LA RIPOSTA DELLA COMMISSIONE PER GLI INTERPELLI

La Commissione per gli Interpelli risponde citando gli artt. 2, 17 e 31 del D. Lgs. 81/08 ritenendo che: “la citata normativa preveda la designazione per ogni azienda o unità produttiva di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e che il Servizio di prevenzione e protezione si intenda costituito quando sono stati nominati il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP) e gli eventuali addetti (ASPP).

Nel caso di aziende con più unità produttive (come definite dall’art. 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 81/08), nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

La Commissione per gli Interpelli, citando gli artt. del TUSL di cui sopra, in sostanza precisa che il D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro, per adempiere al suo obbligo non delegabile di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), può nominare un solo RSPP per ogni azienda o unità produttiva.

Nel caso di aziende con più unità produttive o di gruppi di imprese può essere istituito un unico Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) a cui il datore di lavoro potrà rivolgersi per la designazione del RSPP e degli eventuali ASPP.

MA SIAMO PROPRIO SICURI?

La commissione arriva alla conclusione di escludere la possibilità per un datore di lavoro di nominare più RSPP citando i seguenti articoli del D.Lgs. 81/08:

  • art. 2, comma 1, che definisce alla lettera f) il “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” come “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”, e alla lettera l) il “servizio di prevenzione e protezione dai rischi” come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”;
  • art. 2, comma 1, lettera t), che definisce “unità produttiva” come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”;
  • art. 17, comma 1, nel quale il legislatore prevede che: “il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi”;
  • art. 31, comma 1, che prevede: “salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo”;
  • art. 31, comma 8, che stabilisce: “nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, e che “i datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”.

In effetti, alla luce degli articoli citati, non appare evidente il divieto per un datore di lavoro di nominare più RSPP. D’altra parte, l’eventuale nomina di diversi RSPP in aziende con un’ampia articolazione anche territoriale, non sembra determinare svantaggi ma, anzi, potrebbe rispondere all’esigenza di garantire un’efficace azione del servizio di prevenzione e protezione.

Risulta del resto rintracciabile nel D.Lgs. 81/08 anche un “passaggio” in cui sembra prevista la possibilità di nominare più di un RSPP: ci riferiamo all’art. 31, comma 2, nel quale si legge: “Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati”. Il legislatore ha scritto al plurale sia il termine “addetti” che “responsabili”, riferendosi in particolare al fatto che il loro numero, sia degli addetti che dei responsabili, deve essere sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda.

Insomma, a nostro parere rimangono dubbi sulla possibilità concessa dal legislatore al datore di lavoro di nominare più RSPP.

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Scarica gratuitamente il Fac simile Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Riportiamo in allegato, inoltre, il testo dell’Interpello n. 3 del 20 dicembre 2022 della Commissione per gli Interpelli.

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