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INTERPELLO: CHIARIMENTI SUI CONTRATTI DI LAVORO PER ATTIVITA’ IN SPAZI CONFINATI

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L’interpello n. 6 del 24 marzo 2015 risponde alla richiesta presentata alla Commissione interpelli dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità per una impresa appaltatrice, incaricata dei servizi di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti o confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011, di assumere operatori specializzati con contratto di lavoro intermittente (ex art. 33 e ss., D.Lgs. n. 276/2003) operando il rinvio alle figure dei “sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro” (tabella N. 11 allegata al R.D. n. 2657/1923).

La Commissione interpelli conferma la possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito (come indicato nel D.P.R. n. 177/2011). Tale possibilità risulterebbe ammessa in presenza dei requisiti anagrafici o oggettivi richiesti dall’art. 34 D.Lgs. n. 276/2003 ovvero, laddove si tratti effettivamente di personale che svolge la funzione di sorvegliante che non partecipa materialmente al lavoro.

In allegato è possibile scaricare l’interpello n. 6 del 24 marzo 2015:

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