INTERPELLO 8/2019: A CHI SPETTA INVIARE IL MODELLO 3B?
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I QUESITI
Con l’Interpello 8/2019, l’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei Medici) ha formulato due quesiti alla Commissione Interpelli in merito all’Art. 40 del D. Lgs. 81/08.
Nel primo quesito l’Associazione sindacale CIMO richiede alla Commissione Interpelli “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati aggregati sanitari e di rischio nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)“.
Il secondo riguarda l’obbligo di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio, anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.
LA COMMISSIONE INTERPELLO CHIARISCE A CHI SPETTA INVIARE IL MODELLO 3B IN CASO DI AVVICENDAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE
La Commissione Interpelli, per quanto attiene il primo quesito, rileva che l’Articolo 40, comma 1, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (allegato 3B).
Tuttavia, la Commissione ricorda che l’INAIL, in un’ottica operativa, ha fornito indicazioni in merito, precisando che “l’obbligo, di invio dei dati aggregati sanitari e di rischio, sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo“.
L’ALLEGATO 3B VA INVIATO ANCHE QUALORA NON SIA STATA SVOLTA SORVEGLIANZA SANITARIA NELL’ANNO IN CORSO?
Relativamente al secondo quesito, la Commissione Interpelli ritiene che, in base ad un’interpretazione letterale dell’Art. 40 del D. Lgs. 81/08, l’obbligo di comunicazione dei dati sanitari e di rischio “permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento“, tenuto conto che il modello dell’Allegato 3B del D. Lgs. 81/08 prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.
Anche in questo caso, l’INAIL si è già espressa evidenziando che l’obbligo dell’Art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Nello specifico, conclude la Commissione Interpelli, per Sorveglianza Sanitaria si intende “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, in conclusione la comunicazione dei dati inerenti l’esposizione ai rischi specifici dei lavoratori deve essere fatta dal Medico Competente anche nel caso di assenza di visita medica nell’anno.
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