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INL: CONTROLLO A DISTANZA E IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, che fornisce indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), concernente le restrizioni sull’uso di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

STATUTO DEI LAVORATO: COSA DICE L’ART. 4?

L’art. 4 della legge n. 300/1970, più conosciuto come Statuto dei Lavoratori, stabilisce che gli impianti audiovisivi (o altri strumenti di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori) installati negli ambienti di lavoro “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale”. Inoltre l’installazione di tali impianti è subordinata ad un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o dalle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), o dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di tale accordo serve un’autorizzazione dell’INL.

Di seguito riportiamo alcuni chiarimenti contenuti nella nota INL.

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO IN CASO DI INSUFFICIENZA DEL CONSENSO DEI LAVORATORI

L’INL ribadisce che per l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti. Solo in mancanza di tale accordo (non sono validi infatti accordi o consensi con i singoli lavoratori trattandosi di una tutela di natura collettiva) è possibile procedere con la procedura autorizzativa pubblica con INL, documentando il mancato accordo con RSA/RSU.

Viene inoltre ribadito il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza.

AZIENDE MULTI-LOCALIZZATE E INTEGRAZIONI ALLE AUTORIZZAZIONI GIÀ RILASCIATE

Per le imprese che hanno più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL, in mancanza delle rappresentanze sindacali, o in caso di mancato accordo con esse, possono presentare un’unica istanza di autorizzazione alla sede INL territorialmente competente, posto che siano applicabili in tutte le sedi per cui si fa la richiesta le medesime ragioni legittimanti e riguardo allo stesso sistema.

Invece per le imprese ubicate in più province possono stipulare un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in alternativa a quelli con RSA/RSU. Solo in caso di mancato accordo potranno presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell’INL o, in alternativa, alla sede centrale.

Le aziende già in possesso di provvedimento autorizzativo che vogliono installare il medesimo sistema in una diversa unità produttiva possono presentare istanza di integrazione, nel rispetto della procedura sopra richiamata, purché l’impianto da autorizzare presenti i medesimi presupposti legittimanti e le stesse modalità di funzionamento di quello già autorizzato. Anche in questo caso bisogna documentare il mancato accordo con le RSA/RSU.

SISTEMI DI GEO LOCALIZZAZIONE

I sistemi di geo localizzazione GPS installati sugli autoveicoli o su diversi dispositivi (ad es., sistemi palmari, cellulari, computer, ecc.) sono largamente utilizzati in ambito lavorativo.

Indubbiamente hanno una rilevanza importante sul tema della sicurezza del lavoro e della tutela del patrimonio aziendale, ma prevedono la raccolta e l’elaborazione di dati di varia natura che direttamente o indirettamente possono fungere anche per il tracciamento dei lavoratori.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con numerosi provvedimenti in materia di geolocalizzazione nell’ambito del rapporto di lavoro con le seguenti indicazioni relative alla configurazione di tali sistemi: “escludere il monitoraggio continuo, consentire la visualizzazione della posizione geografica da parte di soggetti autorizzati solo quando strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite; consentire, di regola, la disattivazione del dispositivo durante le pause e al di fuori dell’orario di lavoro; effettuare, di regola, i trattamenti mediante pseudonimizzazione dei dati personali (utilizzo di dati non direttamente identificativi); prevedere la memorizzazione dei dati raccolti solo se necessario e con tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguite”.

I dati raccolti e trattati devono, pertanto, essere limitati a quelli strettamente necessari per il perseguimento delle finalità prestabilite e attinenti alle esigenze organizzative e produttive, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale, che costituiscono i presupposti di liceità di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970.

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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA OBBLIGATORI PER LEGGE

La nota puntualizza anche che l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori trova necessaria applicazione in presenza di lavoratori anche nel caso di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza.

VOLONTARI E VIDEOSORVEGLIANZA

Diversamente dai lavoratori subordinati l’INL ritiene che alle prestazioni dei volontari non possano applicarsi le medesime tutele accordate dall’art. 4 della legge n. 300/1970, anche se ricordiamo che al volontario si applica la disciplina di protezione dei dati personali prevista dal Regolamento generale sulla protezione dei dati UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003. In caso di ambienti di lavoro in cui siano compresenti entrambe le tipologie (volontario e lavoratore subordinato), l’imprenditore è viceversa tenuto ad attivare le procedure di cui all’articolo 4 della legge 300/1970 al fine di installare sistemi dai quali possa anche derivare il controllo datoriale a distanza nei confronti dell’attività del personale dipendente eventualmente presente.

APPROFONDIMENTO

Si allega la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro per approfondire i chiarimenti contenuti.

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