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IL NUOVO PROTOCOLLO ANTI COVID PER I LUOGHI DI LAVORO

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Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

A distanza di quasi un anno è stato aggiornato il protocollo condiviso tra le parti sociali sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Il nuovo protocollo, benché riprenda nella sostanza quanto previsto dal precedente allineandolo alla legislazione per il contrasto della pandemia da COVID19 emanata nel corso dell’ultimo anno, presenta alcune novità che approfondiamo di seguito.
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LE NOVITA’ DEL PROTOCOLLO AGGIORNATO SULLE MISURE ANTI COVID19 NEI LUOGHI DI LAVORO

Il protocollo approvato il 6/4/21 innanzitutto richiama il DPCM 11/3/2020, ricordando le principali indicazioni da adottare nei luoghi di lavori contenute in quest’ultimo provvedimento.

INFORMAZIONE SULLE MISURE ANTICONTAGIO

Nessuna variazione è contenuta nel nuovo protocollo per quanto riguarda gli obblighi di informazione da parte dell’azienda sulle misure anticontagio e sulle modalità di accesso al luogo di lavoro, salvo la precisazione che laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

RIAMMISSIONE IN AZIENDA DI LAVORATORI RISULTATI POSITIVI AL COVID19

Per quanto riguarda l’accesso all’azienda, il nuovo protocollo richiama i più recenti provvedimenti e ad essi si allinea, in particolare prevedendo che:

– La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive).
– I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.

Il nuovo protocollo anticontagio nei luoghi di lavoro richiama inoltre esplicitamente le “linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative“, da applicare come ulteriori e specifiche per le aziende che svolgono tali tipologie di attività.

L’OBBLIGO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

In tale capitolo è presente una delle principali novità rispetto al precedente protocollo.

Innanzitutto il nuovo protocollo definisce chiaramente quali sono i DPI da utilizzare, ossia le “mascherine chirurgiche” di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

Le mascherine chirurgiche o DPI per la protezione delle vie respiratorie con caratteristiche superiori (FFP2 e FFP3) devono essere utilizzati in tutti i casi di condivisione del luogo di lavoro, al chiuso e all’aperto.
A differenza del precedente protocollo, non compare più quindi la possibilità di non utilizzare le mascherine mantenendo una distanza superiore a 1 m in luoghi in cui sono presenti più lavoratori.

TRASFERTE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Il nuovo protocollo, a differenza del precedente, consente le trasferte nazionali e internazionali, sottolineando che datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, deve tener conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

RIUNIONI E CORSI DI FORMAZIONE

Il nuovo protocollo ribadisce che non sono consentite le riunioni, a meno che le stesse non abbiano carattere di necessità, urgenze e non sia possibile svolgerle da remoto. In tal caso, le riunioni dovranno essere svolte garantendo il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore, un’adeguata pulizia e aerazione dei locali.

E’ stata eliminata la deroga che prevedeva che: “Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)“.

I lavoratori pertanto devono ricevere la formazione in materia di salute e sicurezza come previsto dalla legislazione vigente, sia per quanto riguarda la formazione base che di aggiornamento.
In tal senso, il nuovo protocollo pur ribadendo che sono sospese, in generale, le attività di formazione “in aula”, ricorda le deroghe previste dalla normativa vigente.

Risulta pertanto consentito lo svolgimento di attività formative, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, quali i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. Qualora tali attività siano svolte in azienda dovranno coinvolgere solo i lavoratori dell’azienda stessa.

PER APPROFONDIRE…

Vega Formazione, Ente accreditato dalla Regione Veneto, organizza corsi di formazione sull’argomento Emergenza COVID-19, disponibili in Aula, Videoconferenza ed E-learning.

Riportiamo in allegato il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

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