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GREENWASHING: LA COMMISSIONE EUROPEA PUBBLICA LE FAQ SULLA DIRETTIVA (UE) 2024/825

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La Direzione Generale Giustizia e Consumatori della Commissione Europea ha pubblicato il 18 maggio 2026 il documento “Questions & Answers” dedicato alla Direttiva (UE) 2024/825, relativa al rafforzamento della tutela dei consumatori nella transizione verde e al contrasto delle pratiche commerciali scorrette legate al greenwashing e ai cosiddetti green claims.

In fondo alla news è possibile scaricare il testo delle Questions&Answers del 18 maggio 2026

PERCHÉ LE FAQ E QUANDO SI APPLICANO

Il documento nasce per facilitare un’applicazione coerente della Direttiva 2024/825, nota anche come Direttiva anti-greenwashing in attesa dell’aggiornamento formale delle Guidance Notice del 2021 sulla UCPD – Unfair Commercial Practices Directive (Direttiva sulle pratiche commerciali sleali) e sulla CRD – Consumer Rights Directive (Direttiva sui diritti dei consumatori). Poiché il recepimento della Direttiva è ancora in corso negli Stati Membri e l’applicazione scatterà il 27 settembre 2026, le FAQ rappresentano al momento lo strumento interpretativo di riferimento per imprese, professionisti e autorità competenti.

Si precisa che le FAQ non costituiscono una posizione formale della Commissione né un’interpretazione giuridicamente vincolante: la competenza esclusiva in materia spetta alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

DICHIARAZIONI AMBIENTALI, NEUTRALITÀ CLIMATICA ED ETICHETTE DI SOSTENIBILITÀ

Riguardo l’ambito di applicazione della UCPD modificata: il documento chiarisce quando una dichiarazione ambientale è considerata generica e quindi vietata in quanto pratica di greenwashing, salvo che il trader dimostri una prestazione ambientale eccellente riconosciuta, come ad esempio tramite EU Ecolabel o schemi EN ISO 14024. Per esempio, la locuzione “imballaggio a basso impatto climatico” senza ulteriori specificazioni costituisce una dichiarazione generica vietata, mentre “il 100% dell’energia usata per produrre questo imballaggio proviene da fonti rinnovabili” è considerata una dichiarazione specifica e pertanto ammessa.

Vengono inoltre disciplinate le dichiarazioni sulla neutralità climatica basate su meccanismi di offsetting esterni alla catena del valore del prodotto, che risultano vietate e le etichette di sostenibilità, che devono essere basate su schemi di certificazione con verifica indipendente di terza parte oppure istituite da autorità pubbliche dell’UE.

RIPARABILITÀ, DURABILITÀ E GARANZIE DEI PRODOTTI

Per quanto riguarda la CRD, le FAQ illustrano le nuove disposizioni su riparabilità e durabilità dei beni: dal 20 giugno 2025 smartphone e tablet devono già riportare un reparability score sull’etichetta energetica, con altri gruppi di prodotti attesi nei prossimi anni.
Il documento chiarisce inoltre gli obblighi informativi su aggiornamenti software, pezzi di ricambio e la distinzione tra garanzia legale di conformità e garanzia commerciale volontaria di durabilità, per la quale è stata istituita un’etichetta armonizzata applicabile dal 27 settembre 2026.

Scarica i documenti allegati a questa news

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