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GESTIONE RIENTRO SUL LAVORO DOPO MALATTIA COVID-19

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La Circolare del Ministero della Salute n. 15127, riporta indicazioni procedurali per la riammissione sul luoghi di lavoro del lavoratore dopo l’assenza per malattia COVID-19 correlata anche in riferimento al “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

La circolare propone delle casistiche per la gestione dei rientri dopo l’assenza per malattia correlata al COVID-19:

LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO
“[…] il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia”.

LAVORATORI POSITIVI SINTOMATICI
“I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia […] possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).”

LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI
“Lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).”

Pertanto, il lavoratore risultato Positivo Sintomatico e Positivo Asintomatico, dovrà inviare al Datore di Lavoro, la certificazione di avvenuta negativizzazione. Qualora i lavoratori risultati positivi ma la cui guarigione sia stata certificata da un tampone negativo, se conviventi con casi ancora positivi possono essere riammetti sul luogo di lavoro e non sono soggetti a obbligo di quarantena.

LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE
“i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi […]. Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario”. Il lavoratore dovrà inviare il referto tramite il Medico Competente, ove nominato, al Datore di Lavoro avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al Datore di Lavoro.”

La circolare non prevede la necessità di svolgere la visita medica di rientro dopo assenza per malattia prevista dall’art. 41 del D.lgs. 81/08.
Ricordiamo che in ogni caso, se l’assenza supera i 60 giorni sarà comunque necessario svolgere la visita medica di rientro prima della ripresa dell’attività lavorativa al fine di esprimere da parte del Medico Competente l’idoneità alla mansione, come indicato all’art. 41 comma 2 lett. e-ter del D.Lgs. 81/08.

LAVORATORE CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO
“Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.” Per il rientro all’attività lavorativa, “[…]il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.”

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Per approfondire l’argomento riportiamo in allegato la Circolare del Ministero della Salute n. 15127 de 12 aprile 2021.

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