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FORMAZIONE DEL PREPOSTO: QUINQUENNALE O BIENNALE?

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La legislazione spesso non aiuta e spesso non la si legge con attenzione: torniamo allora sulla questione della frequenza con cui il preposto deve aggiornarsi, argomento trattato ampiamente in altre news e nei seminari gratuiti sul ruolo del preposto organizzati da Vega Formazione nei primi mesi del 2022, subito dopo la modifica apportata al D.Lgs. 81/08.

Il dubbio che attanaglia ancora molti è il seguente: il preposto deve aggiornarsi ogni 2 anni o ogni 5 anni?

IL CONTESTO NORMATIVO

Sono tre i riferimenti normativi da considerare per fare il punto della situazione sulla formazione del preposto: il D.Lgs. 81/08, Legge di Conversione n. 215/2021 e nuovo Accordo Stato Regioni.

Con la Legge di Conversione n. 215/2021 sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 81/08, tra queste alcune riguardano la figura del preposto e la sua formazione.

In particolare, la Legge 215/2021 ha introdotto il comma 7-ter all’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” che cita: “Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Viene quindi fatto un rimando al comma 7 che a sua volta richiama il secondo periodo del comma 2 nel quale si fa riferimento ad un nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 giugno 2022… Ma come tutti sanno, di questo nuovo Accordo sulla formazione finora sono state pubblicate solo bozze più o meno ufficiali.

E SENZA IL NUOVO ACCORDO SULLA FORMAZIONE, COSA SI FA?

Non essendo ancora stato adottato il nuovo accordo Stato Regioni sulla formazione, né entro il 30 giugno 2022, né ancora oggi, di fatto il secondo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 viene meno e, a cascata, il comma 7 e il comma 7-ter dell’art. 37.

Quindi? Quindi la data del 30 giugno non ha comportato nessun nuovo obbligo come nessun nuovo obbligo entrerà in vigore fino alla pubblicazione del nuovo accordo di cui, ad oggi, come detto, circola solamente una bozza ufficiosa.

L’obbligo di formazione in presenza e di aggiornamento con cadenza biennale per i preposti decorrerà solo da quando sarà in vigore il nuovo accordo Stato Regioni (con le tempistiche previste dallo stesso che, verosimilmente, prevedrà un periodo transitorio).

Insomma, ribadiamo che in assenza del nuovo accordo sulla formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro restano in vigore contenuti, modalità e periodicità di cui agli accordi esistenti.

LA CIRCOLARE DELL’INL

Ma non lo ribadiamo solo noi…! Ad avvalorare questa lettura della norma era già intervenuto con tempestività anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che, con la circolare n. 1/2022, della quale riportiamo di seguito un estratto significativo relativo al preposto: “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.”

E ancora “i nuovi obblighi in capo a tali soggetti (ndr: datore di lavoro, dirigenti e preposti), ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.”: in assenza del nuovo accordo restano in vigore le indicazioni contenute nei precedenti accordi tanto che non sono sanzionabili i nuovi obblighi per il preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale).

Per un approfondimento completo delle novità introdotte dalla Legge 215/21, oltre a rimandare alle nostre precedenti news sull’argomento e al seminario gratuito sul ruolo del preposto visionabile sulla piattaforma elearning di Vega Formazione, alleghiamo la Circolare n. 1/2022 dell’INL.

IN CONCLUSIONE

Fino all’entrata in vigore di un nuovo accordo Stato Regioni, il riferimento per la formazione del preposto rimane l’Accordo Stato Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e in particolare la periodicità dell’aggiornamento rimane quinquennale.

Considerato che ci stiamo avviando alla fine del 2023 ed è quindi prossima la data del 21/12/2023 (i 2 anni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione n. 215/2021) sarà interessante capire, al momento della pubblicazione del nuovo accordo, come dovrà essere calcolata la periodicità di formazione auspicando in un periodo transitorio che permetta di conformarsi alla nuova disciplina.

PER APPROFONDIRE…

È in circolazione la bozza di quello che potrebbe essere il nuovo accordo sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e Vega Engineering ne ha fatto una prima analisi tenendo comunque ben presente che si tratta di un testo che potrà e dovrà essere integrato, modificato e migliorato.

Per saperne di più, puoi leggere:

Vega Formazione organizza un seminario gratuito per approfondire il tema del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza. Per iscriverti al seminario, clicca sul seguente link: SEMINARIO “IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI SULLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: TUTTE LE NOVITÀ”

L’iscrizione è obbligatoria. Il numero dei posti è limitato. Nel caso le adesioni superassero il numero massimo stabilito si farà riferimento all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni

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