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FINE STATO DI EMERGENZA E PROTOCOLLI COVID: COSA FARE?

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In una recente news abbiamo parlato della fine dello Stato di Emergenza che, ricordiamo, fu dichiarato dal Governo italiano il 31 gennaio 2020 a causa della pandemia da Covid 19.

Per prevenire i contagi, si decise di mettere in campo fin dall’inizio dell’emergenza diverse misure tra cui  l’applicazione di protocolli di sicurezza Covid19 specifici per le aziende.

Ma come si devono comportare le aziende oggi relativamente alla gestione dei protocolli di sicurezza Covid19? Le prescrizioni restano ancora valide oppure con la fine dello Stato di Emergenza si possono considerare superate?

Vediamo di seguito come rispondere a queste domande.

LA GESTIONE DELLO STATO DI EMERGENZA COVID 19 ATTRAVERSO I DECRETI MINISTERIALI

Come sappiamo il 31 marzo 2022 si è concluso ufficialmente lo Stato di Emergenza dovuto alla pandemia.

Lo Stato di Emergenza è uno strumento amministrativo che attribuisce alla Protezione Civile il potere di ordinanza, in un numero limitato di argomenti, come ad esempio l’organizzazione e la gestione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche.

Il 23 febbraio 2020, poche settimane dopo la deliberazione dello Stato di Emergenza, il Governo inaugurò una modalità di gestione della normativa emergenziale non prevista esplicitamente dall’ordinamento, ma che diventò rapidamente lo standard cui si sono conformati gli atti normativi successivi.

Si stima che dall’inizio della gestione dello Stato di Emergenza, siano stati emanati ben 904 provvedimenti normativi in forma di norme specifiche, Decreti Ministeriali, Circolari, Ordinanze e leggi regionali.

Facendo un rapido calcolo si arriva alla conclusione che per tutta la durata dello Stato di Emergenza sono stati emanati, mediamente, 35 atti normativi al mese con una punta di 103 nel mese di marzo 2020!

QUALI SONO LE RACCOMANDAZIONI PER LE AZIENDE DOPO LA FINE DELLO STATO DI EMERGENZA?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 conteneva “raccomandazioni” per le attività produttive e professionali, tra cui quella che sosteneva l’applicazione di un documento intitolato “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Questo documento, in seguito, ha avuto diverse revisioni, sia a livello nazionale che a livello locale, delle Regioni, e le sue indicazioni sono diventate il riferimento per la definizione delle misure per la prevenzione dal contagio da Covid 19 negli ambienti di lavoro.

L’obbligatorietà di queste normative, ricordiamo, è stata messa in discussione fin dall’inizio in quanto la particolare “fraseologia” utilizzata dai provvedimenti e il loro livello nelle fonti del diritto non erano tali da creare nuovi obblighi o da modificarne di esistenti.

La raccomandazione non è una norma agendi e non costituisce un precetto, così come un DPCM non può derogare ad una legge ordinaria tanto meno se lo fa implicitamente.

Si trattava comunque di un modo che appariva ragionevole e rapido per affrontare una situazione di emergenza mai affrontata prima, dove le questioni di principio sono passate in second’ordine a vantaggio della necessità di fornire indicazioni operative tecniche per tutte le aziende che si trovavano ad affrontare per la prima volta il rischio di contagio da Covid 19.

Sulla base di questi ragionamenti, quindi, la data ufficiale della fine dello Stato di Emergenza è solo un riferimento simbolico e niente più: lo stato di emergenza non è correlato a questo particolare modo di legiferare, ma solo un accorgimento amministrativo per una gestione più diretta della Protezione Civile.

È bene inoltre evidenziare che la fine dello Stato di Emergenza non è conseguente ad una effettiva riduzione del rischio di contagio da Covid 19, rischio che peraltro nelle ultime settimane si è mantenuto ad alti livelli.

LA VALIDITÀ DEI PROTOCOLLI COVID DELLE AZIENDE

Nonostante manchi una disposizione che indichi esplicitamente la proroga dell’obbligo di applicazione dei protocolli di sicurezza Covid 19 nei luoghi di lavoro, appare ragionevole pensare che la validità dei protocolli non sia cessata automaticamente il 31 marzo 2022 e che gli stessi siano ancora oggi validi riferimenti per la scelta delle misure anticontagio da applicare in azienda.

Inoltre, la già richiamata situazione di aumento dei contagi alla quale stiamo assistendo in queste ultime settimane, fa ritenere che al momento restino attuali e necessarie, tanto quanto prima, le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid 19 previste nei protocolli di sicurezza Covid 19 delle aziende applicati nei luoghi di lavoro.

È certo che con la riduzione delle misure di sicurezza previste dalla legislazione anticontagio, secondo un percorso di graduale di eliminazione delle limitazioni finora imposte, i protocolli attualmente in vigore, che risalgono ormai ad un anno fa, potranno in futuro contenere delle indicazioni contrastanti o più restrittive rispetto a quelle obbligatorie.

Auspichiamo pertanto un intervento di aggiornamento dei protocolli anticontagio Covid 19 da applicare nei luoghi di lavoro che segua lo sviluppo sia della pandemia che della legislazione vigente.

Al momento in cui scriviamo questo articolo ricordiamo che, anche secondo la normativa attualmente vigente, obblighi quali indossare la mascherina chirurgica nei luoghi di lavoro, sono previsti fino al 30 aprile 2022 (salvo proroghe o nuovi provvedimenti normativi).

Sulla base di quanto sopra considerato, nelle aziende, al fine di applicare la “regola dell’arte” nella prevenzione dei contagi da Covid 19, sarà opportuno mantenere le principali misure previste dai protocolli di sicurezza Covid 19 anche nei mesi successivi.

Vediamo le principali:

  • rilevazione della temperatura corporea all’accesso;
  • utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli ambienti al chiuso;
  • distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
  • sanificazione periodica delle superfici e degli ambienti di lavoro;
  • lavaggio o igienizzazione frequente delle mani;
  • evitare assembramenti nelle mense e aree ristoro.

Come detto sopra, aspettiamo una evoluzione dei protocolli anticontagio Covid 19 nelle aziende che modifichi o annulli alcune di queste prescrizioni nel momento in cui apparirà ragionevole farlo, quando la situazione epidemiologica lo consentirà.

Vogliamo concludere con due ultime considerazioni.

Quanto detto in questo articolo non ha voluto prendere in considerazione la discussione che aveva appassionato molti sul fatto che il datore di lavoro dovesse o non dovesse gestire con misure organizzative un rischio nella maggior parte dei casi “esogeno” rispetto alle attività lavorative: discussione che, in effetti, non metteva tanto in dubbio l’applicazione dei protocolli, quanto piuttosto il profilo di responsabile del datore di lavoro rispetto ai contagi.

Il secondo aspetto è il seguente: l’impatto del Covid 19 sulle nostre abitudini e sensibilità verso “le malattie” ha determinato un cambiamento culturale: è probabile che alcune misure anticontagio rimarranno per sempre attuate in quanto acquisite come comportamenti standard di igiene personale e collettiva, una cultura della prevenzione del rischio di contagio che ci accompagnerà per molto tempo, forse per sempre.

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