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EMERGENZA COVID19 E RINVIO SCADENZE PREVENZIONE INCENDI

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La circolare della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (DCPREV) prot. 16655 del 9 dicembre 2020, fornisce i chiarimenti in merito alla proroga di 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19 per gli adempimenti in materia di prevenzione incendi.

In relazione alle attività di prevenzione incendi, il decreto legge 27 novembre 2020 n. 159, che apporta modificazioni in sede di conversione al Decreto Legge 7 Ottobre 2020, n. 125, inserendo l’articolo 3bis, rubricato “Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza” (che modifica a sua volta l’art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 poi convertito in legge 24 aprile 2020 n.2), prevede quanto segue:
– Comma 2: “le parole: «il 31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.
– Comma 2-sexies: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.

In tale fattispecie, si conclude nella circolare del DCPREV prot. 16655, ricadono le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del D.P.R. 151/2011 (altrimenti noti come Certificati di Prevenzione Incendi – CPI), i procedimenti previsti dal D.lgs. 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei Professionisti Antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.

Per un maggior approfondimento riportiamo in allegato la Circolare DCPREV 16655 del 9 dicembre 2020.

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