EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA: APPROVATA LA DIRETTIVA UE
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L’“efficienza energetica al primo posto” è un principio di cui bisogna tenere conto ad ogni livello in tutti i settori e la sua attuazione dovrebbe consentire di contrastare la povertà energetica trasformando l’Unione in una società inclusiva, giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.
Il miglioramento dell’efficienza energetica garantisce una trasformazione positiva della qualità della vita della popolazione, includendo il miglioramento degli edifici e il cambiamento dei modelli di mobilità e accessibilità. Tutto ciò contribuisce alla trasformazione delle relazioni energetiche dell’Unione con i paesi terzi partner nell’ottica di conseguire la neutralità climatica.
In attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, vediamo cosa prevede la nuova Direttiva adottata dal Consiglio Europeo che modifica il testo della Direttiva attualmente in vigore dal dicembre 2018.
OBIETTIVI DI EFFICIENZA ENERGETICA
La Direttiva Europea 2018/1999 stabiliva l’obiettivo di riduzione del consumo di energia sia primaria che finale del 32,5% entro il 2030 a livello dell’UE rispetto alle proiezioni di consumo energetico per il 2030 formulate nel 2007.
La nuova Direttiva chiede agli Stati Membri di garantire a livello globale una riduzione del consumo di energia finale (intesa come l’energia usata dai consumatori finali) di almeno l’11,7% nel 2030 rispetto alle proiezioni di consumo energetico di riferimento del 2020 (che corrisponde a una riduzione del 38% e del 40,5%, rispettivamente, del consumo di energia primaria e di energia finale rispetto alle proiezioni per il 2030 formulate nel 2007).
Ciascuno Stato Membro definisce il proprio contributo indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia finale, con l’obiettivo di far raggiungere all’Unione la riduzione del consumo di energia finale e primaria (compreso anche ciò che viene utilizzato per la produzione e la fornitura di energia).
Tutti gli Stati Membri indicano i contributi nazionali indicativi e le strategie per il conseguimento dell’obiettivo che intendono adottare all’interno del proprio Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).
La Commissione, sulla base di tutti i PNIEC, valuta che il contributo collettivo degli Stati membri sia almeno pari all’obiettivo vincolante dell’Unione in materia di consumo di energia finale dell’11,7% entro il 2030. Se non lo dovesse ritenere sufficiente, la Commissione presenta a ogni Stato interessato dei correttivi al contributo nazionale indicativo di efficienza energetica.
RUOLO CENTRALE DELL’EDILIZIA
Con lo scopo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, l’edilizia è al centro dell’attenzione con i trasporti in quanto risultano essere i settori che più consumano energia e rilasciano emissioni.
Gli edifici sono responsabili di circa il 40% del consumo energetico totale dell’Unione Europea e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’energia. Dato che gli edifici sono responsabili di emissioni di gas a effetto serra prima e dopo la loro vita utile, gli Stati membri dovrebbero considerare anche l’intero ciclo di vita delle emissioni di carbonio degli edifici: l’economia circolare diventa quindi di rilevante importanza per gli obiettivi generali di decarbonizzazione dell’Unione.
RUOLO GUIDA DEL SETTORE PUBBLICO NEL SETTORE EDILIZIA
Gli enti pubblici rivestono un ruolo importante nell’efficientamento energetico degli edifici di proprietà o da essi occupati, dato che rappresentano una quota considerevole del parco immobiliare e godono di notevole visibilità nella vita pubblica.
La Direttiva prevede che ogni Stato Membro garantisca che almeno il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà dei suoi enti pubblici sia ristrutturato ogni anno per trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero. Gli edifici da ristrutturare possono essere scelti anche in base alla fattività tecnica e ai costi con la possibilità di escludere quelli per i quali la ristrutturazione non risultasse vantaggiosa in termini tecnici, economici o funzionali.
Al fine del calcolo del 3%, gli Stati membri predispongono e rendono pubblico e accessibile un inventario, da aggiornare ogni 2 anni, degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà degli enti pubblici o da essi occupati e aventi una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2.
NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI
In materia di appalti pubblici, la Direttiva prevede, tra i vari punti, che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori:
- acquistino prodotti, servizi, edifici e lavori ad alta efficienza energetica, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente fattibile
- applichino il principio “l’efficienza energetica al primo posto”
- in caso di appalti di servizi con un contenuto energetico significativo, valutino la fattibilità di contratti di rendimento energetico a lungo termine che consentano risparmi energetici a lungo termine
- nel concludere i contratti, tengano conto anche degli aspetti sociali, ambientali, di sostenibilità e di economia circolare al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione in materia di decarbonizzazione e inquinamento zero
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