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DURC: L’INTERPELLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

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L’interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del D.Lgs. n. 81/2008 proposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), risponde sulla corretta interpretazione da dare ai sopracitati commi dell’art. 90 del D. Lgs. 81/08 riguardanti gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori e l’estensione della previsione che tratta dell’assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi.
In particolare, il CNI ha chiesto di sapere:
1. “l’esatto significato della dizione ‘in assenza del documento unico di regolarità contributiva’ ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa – al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90, comma 10, secondo periodo, D.Lgs. n. 81/2008 (‘L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente’), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza in cantiere e quindi con il riscontro della ‘assenza del DURC‘ “.

E’ da premettere che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è un importante certificato che ha la funzione di attestare la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, e riguardo al DURC negli ultimi anni sono stati pubblicati diversi interpelli, varie note e circolari per rispondere a numerosi quesiti.
Per dare una risposta al CNI, la Commissione Interpelli, in un cappello introduttivo, sottolinea che il comma 10 indica che “in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo” e segnala che l’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che “in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, […], le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.
Fatte le premesse del caso, in merito al primo quesito nell’interpello n. 1/2016 indica che l’art. 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008 “stabilisce l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del documento unico di regolarità contributiva e dell’autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII”.
Detto ciò, “si evidenzia che per ‘assenza del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)’ deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”
.
La Commissione continua poi dicendo che “se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un ‘DURC irregolare’ non solo perché non è previsto dal sistema, ma perché, ontologicamente, il DURC è regolare. Non a caso l’art. 2, co. 2 e l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di ‘assenza di regolarità’ nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per ha regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC.
E da tutto quanto detto ne consegue quindi che il DURC “non può essere emesso in caso di irregolarità”.
In merito al secondo quesito, infine, la Commissione ritiene “che l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa”.

Di seguito il testo completo dell’Interpello n. 1/2016

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