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DURC DI CONGRUITÀ: GLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE NON EDILI

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la risposta all’Interpello n. 4/2025 del 17 ottobre 2025 in merito all’applicazione del DURC di congruità alle imprese che non rientrano nel comparto edile.

La richiesta di interpello è stata presentata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE) ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004. Alla fine di questo articolo è possibile scaricare l’Interpello n. 4/2025 “Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: COS’È IL DURC DI CONGRUITÀ?

La richiesta di interpello inoltrata dalla Federazione ANIE riguarda la congruità della manodopera nei lavori edili, introdotta per contrastare lavoro irregolare e dumping contrattuale.

Il Durc di congruità è stato introdotto con il Decreto Semplificazioni 2020 (D.L. 76/2020, art. 8 comma 10-bis), poi disciplinato dal D.M. 143/2021. È operativo per le opere edili, pubbliche e private, con denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa presentata a partire dal 1° novembre 2021.

Per rispondere all’interpello, il Ministero richiama alcuni riferimenti normativi per chiarire che l’ambito di operatività della verifica della congruità certificazione è circoscritto alle lavorazioni edili (le attività non edili non sono soggette alla certificazione in esame):

  • Decreto Legge 76/2020, art. 8, comma 10-bis: introduce il DURC relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera come requisito specifico per l’edilizia, che si aggiunge al DURC “ordinario”.
  • Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25/06/2021 disciplina le modalità operative di rilascio del DURC di congruità ed in particolare:
    • art. 2, comma 1: la verifica di congruità riguarda lo “…specifico intervento realizzato nel settore edile” e quindi solo gli interventi rientranti nel settore edile
    • art. 3, comma 2: la verifica della congruità considera le informazioni comunicate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa “con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa”.

Ma le imprese che richiedono il rilascio del DURC di congruità devono essere iscritte alla Cassa edile/Edilcassa? Il Ministero cita i seguenti riferimenti:

  • Circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, Interpello 56/2008, Interpello 18/2012, ordinanza della Corte di Cassazione n. 9803 del 26 maggio 2020 che chiariscono che l’iscrizione alle Casse Edili è legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.

DURC DI CONGRUITÀ E ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE: QUANDO SONO OBBLIGATORI?

Le conclusioni cui giunge il Ministero sono dunque le seguenti:

  • Per le imprese che svolgono prevalentemente attività edile è previsto sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili svolti nel cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa
  • Per le imprese che svolgono prevalentemente attività non edile sussite solo l’obbligo di richiedere il DURC di congruità per i lavori edili eventualmente svolti nel cantiere ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
  • Cassa Edile/Edilcassa devono rilasciare il DURC di congruità alle aziende non edili senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione, fermo restando l’obbligo, da parte di dette imprese, di corrispondere eventuali costi del servizio.

In sostanza:

 Richiesta DURC di congruitàIscrizione alla Casse Edile/Edilcassa
Imprese ediliObbligatoria per i lavori edili realizzati nel cantiereObbligatoria
Imprese non ediliObbligatoria per i lavori edili eventualmente realizzati nel cantiereNon obbligatoria

D. LGS. 81/08 E DURC DI CONGRUITÀ: IL COLLEGAMENTO OPERATIVO, COSA CAMBIA NEI CANTIERI

Anche se il DURC di congruità non si rifa espressamente al D. Lgs. 81/08, risulta indirettamente collegato alla normativa sulla sicurezza nei cantieri. La verifica della congruità della manodopera:

  • Si applica a tutti gli interventi edili svolti in cantiere, a prescindere dal settore contrattuale dell’impresa.
  • L’iscrizione a Cassa Edile è richiesta solo alle imprese che svolgono edilizia in modo prevalente.
  • Le imprese appartenenti ad altri settori devono comunque dimostrare la congruità per la parte edile dell’appalto, ma non devono iscriversi alla Cassa Edile.
  • È uno strumento di contrasto al lavoro irregolare.
  • Incide sul sistema di qualificazione dell’impresa che opera nei cantieri.

In pratica, la congruità diventa un passaggio preliminare indispensabile per accedere al cantiere e poter svolgere attività soggette agli obblighi di salute e sicurezza. Un’impresa non congrua non ottiene il DURC, di conseguenza, non può essere ammessa in cantiere e non può avviare lavorazioni rientranti nel perimetro del D. Lgs. 81/08.

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