FACSIMILE DI NOMINA DEL DATORE DI LAVORO RSPP
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Il servizio di prevenzione e protezione è definito, dall’art. 2 del D. Lgs. 81/08, come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Prioritariamente il datore di lavoro ha l’obbligo (come indicato dall’art. 31 del D. Lgs. 81/08) di organizzare il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o dell’unità produttiva, o può incarica persone o servizi esterni per rivestire ad esempio il ruolo di Responsabile del servizio (RSPP) e eventuali addetti al servizio (ASPP). Tali figure devono essere in possesso di definiti capacità e requisiti professionali (art. 32).
L’art. 31 stabilisce altre disposizioni in merito a come deve essere organizzato il servizio di prevenzione e protezione, definendo i casi in cui è concesso nominare dei soggetti esterni per tale servizio, dai casi in cui invece il servizio deve essere interno.
Per maggiori informazioni sulla differenza tra RSPP interno ed RSPP esterno clicca qui.
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IL DATORE DI LAVORO PUÒ SVOLGERE IL RUOLO DI RSPP?
In effetti l’art. 34 del D. Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro possa svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché quelli di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione, in determinati casi.
Tale possibilità però non deve essere confusa con il ruolo di RSPP, che richiede, come riportato sopra, capacità e requisiti che invece non sono richiesti al datore di lavoro che si assume i compiti del servizio di prevenzione e protezione (DL-SPP).
CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
È consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti del SPP nei seguenti casi (allegato II del D. Lgs. 81/08):
- in aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori (escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private);
- in aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
- in aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
- in altre aziende fino a 200 lavoratori.
REQUISITI DEL DATORE DI LAVORO CHE SI ASSUME I COMPITI DEL SPP
Il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL-SPP), deve frequentare apposito corso di formazione in materia di Sicurezza sul lavoro secondo l’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, redatto ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/08.
I percorsi formativi per DL-SPP sono strutturati in 4 moduli ed hanno durata variabile in base al livello di rischio dell’azienda. Per determinare il livello di rischio a cui appartiene l’azienda è necessario conoscere il codice ATECO di appartenenza e, sulla base di quest’ultimo, consultando l’Allegato 2 dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011, è possibile determinare se l’azienda rientra tra quelle a rischio basso, medio, alto.
DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI
La durata dei diversi percorsi formativi per DL-SPP è la seguente:
- Formazione DL SPP RISCHIO BASSO – 16 ore
- Formazione DL SPP RISCHIO MEDIO – 32 ore
- Formazione DL SPP RISCHIO ALTO – 48 ore
L’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, definisce inoltre le modalità per l’aggiornamento della formazione del DL-SPP.
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COME “ASSUMERE” L’INCARICO: LA NOMINA DEL DATORE DI LAVORO RSPP
Il Datore di Lavoro che decide di assumersi i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 81/2008 (DL-SPP), ed eventualmente di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve darne preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
E’ pertanto necessario ad una nomina formale, firmata dai soggetti interessati.
A tal fine, è disponibile nella banca dati gratuita di Vega Engineering il facsimile di “COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE DIRETTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DELL’INCARICO DI ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.LGS. 81/08 e s.m.i.”
Per scaricare la modulistica cliccare qui.
LA FORMAZIONE DEL DL-SPP
Se la tua azienda rientra tra quelle previste nell’Allegato II del D. Lgs. 81/08 e in qualità di datore di lavoro vuoi svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, scopri i corsi di formazione per datore di lavoro RSPP specifici suddivisi per livello di rischio aziendale!
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