fbpx Skip to content

DIRIGENTI E PREPOSTI DI FATTO DEVONO ESSERE FORMATI?

32669

Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?

In tema di formazione dei dirigenti e dei preposti di fatto, la Corte di Cassazione Penale, Sez. III con sentenza n. 18839 del 12/05/2022 si è espressa in modo molto chiaro, prevedendo che la mancanza di una nomina formale di preposto o dirigente non giustifica una carenza formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I FATTI E LA VICENDA PROCESSUALE

La Corte si era espressa a fronte di una violazione accertata nel 2018 commessa dal preposto di fatto per la mancata sua formazione con conseguente condanna del datore di lavoro che eccepiva la mancata nomina formale del preposto ed i relativi obblighi formativi.

La Corte di Cassazione Penale, Sez. III con sentenza n. 18839 del 12/05/2022 ha specificato, infatti, come “…La mancanza di nomina formale (scritta con data certa) non è rilevante sulla formazione in quanto quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte”.

QUAL È IL SIGNIFICATO DELL’ART 299 D.LGS. 81/2008?

A questo punto è necessario ripercorrere quanto previsto l’art. 299 D. Lgs. 81/2008 (esercizio di fatto di poteri direttivi) che recita “le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro), d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

La lettura di questo articolo ci induce a ritenere che, colui che viene riconosciuto e svolge, di fatto nella quotidianità le funzioni di datore di lavoro, dirigente e preposto, seppure sprovvisto di formale investitura, è responsabile tanto quanto colui che ha ricevuto l’incarico formalmente.

Chi è investito di diritto ma non svolge le relative funzioni non va esente da responsabilità, così come colui che è sprovvisto di nomina formale ma adempie i compiti propri della figura (datore di lavoro, dirigente e preposto) è responsabile per il solo fatto che svolge con regolarità gli incarichi di detto soggetto.

PERCHÉ L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE?

Obbligatoria, quindi, la formazione specifica connessa all’effettiva attività e funzione svolta.

Si potrebbe addirittura ritenere necessaria la formazione proprio per responsabilizzare le posizioni di garanzia sulle funzioni e sui compiti correlati alle loro mansioni.

Formazione indispensabile per poter esercitare in modo consapevole e corretto le mansioni affidate.

A confermare questo pensiero la parziale modifica dell’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 che ha specificato e fissato per iscritto le funzioni del preposto; compiti che prima di questo intervento legislativo erano propri della posizione di garanzia ma di origine giurisprudenziale, ossia frutto delle numerose sentenze della Corte di Cassazione.

È SUFFICIENTE L’INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA E PREVENZIONE IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO NELL’ORGANIGRAMMA DELL’AZIENDA PER L’OBBLIGO DELLA FORMAZIONE?

Sì, il legislatore non prevede una formale nomina scritta con data certa (come per la delega di funzione di cui all’art. 16 D. Lgs. 81/2008) ma è sufficiente l’indicazione nell’organigramma dell’azienda o nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L’OBBLIGO DELL’INFORMAZIONE E DELLA FORMAZIONE SUSSISTE ANCHE IN CASO DI MANCANZA DI UN FORMALE CONTRATTO DI ASSUNZIONE?

La stessa Corte di Cassazione nella sentenza sopra citata ribadisce, richiamando la sentenza n. 38623 del 05/10/2021, Sez. IV, che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme di cui al D. Lgs. 81/2008, si applichino anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione.

DOCUMENTI UTILI

Vega Engineering rende disponibili nella propria banca dati degli strumenti operativi per la nomina del dirigente e del preposto. Scarica gratuitamente:

Riportiamo in allegato la sentenza n. 18839 del 12/05/2022 della Corte di Cassazione Penale, Sez. III.

CORSI SICUREZZA DIRIGENTI

Scopri i Corsi di Vega Formazione disponibili in E-Learning e Videoconferenza

Documenti correlati

News correlate

Caricamento news correlate...

Richiedi informazioni

Azienda

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati personali saranno trattati come indicato nella nostra informativa sulla privacy, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679