DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI NELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI: I CHIARIMENTI DEL MASE
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La Provincia di Cuneo ha formulato un interpello rivolto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), chiedendo chiarimenti sull’applicazione dell’istituto del deposito temporaneo dei rifiuti, ai sensi dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai rifiuti generati da attività artigianali svolte su impianti tecnologici ed edifici.
Questo interpello è rilevante per le numerose imprese artigianali che si occupano di manutenzione, riparazione e modifiche di impianti e infrastrutture edili, e che devono gestire correttamente i rifiuti derivanti dalle loro attività, quali, a titolo di esempio: idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, ecc.
Il Ministero, attraverso la Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, ha fornito riscontro con la nota n. 192206 del 22/10/2024, che analizziamo qui di seguito.
QUESITO PRESENTATO DALLA PROVINCIA DI CUNEO
La Provincia ha chiesto se le attività artigianali possano essere assimilate alle attività di manutenzione e piccoli interventi edili previste dall’art. 193, comma 19 del D.Lgs. 152/2006.
In particolare, l’obiettivo era chiarire se tali attività possano usufruire della possibilità di allestire un deposito temporaneo dei rifiuti nelle attività artigianali presso la sede legale o operativa del professionista/artigiano, qualora i quantitativi prodotti siano limitati e non giustifichino l’allestimento di un deposito presso il luogo di effettiva produzione dei rifiuti.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il riscontro del MASE si basa su due articoli fondamentali del D.Lgs. 152/2006:
- Articolo 185-bis, comma 1: regola il “deposito temporaneo prima della raccolta” dei rifiuti, stabilendo che esso debba essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti.
- Articolo 193, comma 19: introduce una “fictio iuris” relativa ai rifiuti prodotti durante attività di manutenzione e piccoli interventi edili. Questa disposizione consente, in casi specifici, il trasporto e deposito dei rifiuti, mediante Documento di Trasporto (DDT) o formulario rifiuti, presso la sede legale o operativa del soggetto che ha eseguito l’intervento.
IL DEPOSITO TEMPORANEO E LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E PICCOLI INTERVENTI EDILI
L’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che il deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione degli stessi, definito come l’intera area in cui si svolge l’attività che ha generato i rifiuti. Tuttavia, per le attività di manutenzione e piccoli interventi edili, l’art. 193, comma 19 consente che i rifiuti siano considerati prodotti presso la sede dell’operatore e non nel luogo fisico di esecuzione dei lavori, qualora i quantitativi siano limitati.
Il MASE conferma che le attività artigianali, come quelle di idraulici, elettricisti, muratori e altri artigiani, possono essere ricomprese nelle attività di manutenzione e piccoli interventi edili menzionate nell’art. 193, comma 19. Questo significa che anche tali attività possono usufruire della possibilità di trasportare i rifiuti verso la sede dell’azienda e allestirvi un deposito temporaneo, nel rispetto delle condizioni previste.
CONDIZIONI E LIMITI DEL DEPOSITO TEMPORANEO
La risposta del MASE sottolinea che l’opportunità di allestire un deposito temporaneo presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività che ha prodotto il rifiuto è ammessa solo nel caso di quantitativi limitati di rifiuti. Tuttavia, non viene specificato un limite quantitativo fisso, poiché questo dipende dalla tipologia dei rifiuti e dalle circostanze specifiche. Ad esempio, rifiuti che potrebbero essere considerati “di limitata entità” in un contesto, potrebbero rappresentare un rischio significativo in altri. Quindi, ogni situazione va valutata caso per caso.
Il chiarimento fornito dal Ministero rappresenta un’importante semplificazione per le imprese di tipo artigianale, che spesso operano in cantieri temporanei o spazi limitati, dove non è possibile allestire un deposito temporaneo dei rifiuti nelle attività artigianali. La possibilità di considerare i rifiuti prodotti presso la sede legale o operativa del soggetto che ha svolto l’attività che ha prodotto il rifiuto offre una soluzione pratica per la corretta gestione dei rifiuti, garantendo al contempo il rispetto delle normative ambientali.
Tuttavia, resta fondamentale che gli operatori rispettino le condizioni poste dalla normativa, in particolare in relazione alla tracciabilità dei rifiuti mediante l’uso del documento di trasporto (DDT), che deve accompagnare il trasporto dei rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla sede legale/operativa.
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- Interpello MASE n. 192206 del 22/10/2024Accedi per scaricare
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