D.LGS. 152/06: MODIFICHE IN MATERIA DI RIFIUTI E IMBALLAGGI
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Il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno scorso e in vigore dal 16 giugno 2023 (quindi il giorno successivo dell’entrata in vigore del RENTRI), apporta “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.
Le modifiche alla Parte quarta del Testo unico Ambientale sono numerose, andiamo a vedere quali sono le principali novità in materia di rifiuti e imballaggi.
RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE
Il principio della responsabilità estesa del produttore prevede che chi professionalmente sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa prodotti si assume la responsabilità del corretto fine vita del prodotto una volta diventato rifiuto.
Le modifiche apportate all’art. 178-bis vedono la cancellazione della possibilità di istituire regimi di responsabilità estesa del produttore anche su istanza di parte in modo tale da evitare la costituzione di nuove filiere sulla base di esigenze di singoli produttori facendo ricadere la responsabilità finanziaria sui consumatori anche per oggetti o sostanze che potrebbero non necessitare di tale tipologia di gestione, come ad esempio per i prodotti alimentari.
RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
All’art. 183 comma 1 viene precisato che i rifiuti urbani non includono i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell’ambito di attività di impresa. Sono quindi da considerarsi urbani i rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da cittadini in ambito privato: in questo caso potranno essere conferiti da parte dei soggetti privati ai centri di raccolta di rifiuti urbani autorizzati.
SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
In maniera congiunta e coordinata con le disposizioni contenute nel D.M. n. 59/2023 sull’introduzione del RENTRI, le novità introdotte in tema di tracciabilità dei rifiuti si riferiscono al fatto che viene precisato che il RENTRI è gestito direttamente dal MASE, con il supporto tecnico operativo dell’Albo nazionale gestori ambientali, rimandando al DM 59/2023 per la determinazione degli importi da versare.
Nell’art. 188-bis è stato invece inserito il comma 3-bis, che individua i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
- i produttori di rifiuti pericolosi e
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3.
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
Le modifiche apportate all’art. 190 prevedono che la tempistica di 10 giorni lavorativi per la registrazione da parte dei produttori è valida sia per i produttori iniziali, sia per i nuovi produttori di rifiuti. È inoltre meglio specificato che il registro di carico e scarico deve riguardare ogni tipologia di rifiuto prodotta o trattata (la parola “trattata” è stata inserita con il nuovo D.Lgs. 213/2022).
TRASPORTO DEI RIFIUTI
È stato modificato l’articolo 193 specificando che durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità a tutte le norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza.
MISURE PER INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
La modifica riguarda l’articolo 205, comma 6-bis che introduce ora il divieto di incenerimento dei rifiuti da raccolta differenziata, prevedendo però un’eccezione per quelli derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l’incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all’art. 179.
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
All’art. 219 viene introdotto il comma 5.2 che specifica che l’obbligo di etichettare gli imballaggi secondo quanto previsto al comma 5 decorre dal 1° gennaio 2023.
Sono inoltre riscritti i i termini di responsabilità di produttori ed utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti: “I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale. Ai produttori e agli utilizzatori è attribuita la responsabilità finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.”
ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI
È stata ripristinata la parte introduttiva dell’allegato D dell’elenco europeo dei rifiuti prevista dalla decisione 955/2014/Ue, che era stata eliminata con D.L. 77/2021.
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