DECRETO MILLEPROROGHE: SI DEFINITIVO DELLA CAMERA
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Sono confermate tutte le misure contenute nel provvedimento.
Le proroghe per i nuovi obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 81/08 sono di seguito riportate:
– Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r) (comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno), e 41, comma 3, lettera a) (Le visite mediche non possono essere effettuate in fase preassuntiva) si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
– Il termine di cui all’articolo 306, comma 2 (Le disposizioni …. nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal …. decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione), con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
– All’articolo 3, comma 2, primo periodo le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
– All’articolo 3, comma 2, secondo periodo le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2».
Tra le misure più significative in tema ambiente e costruzioni contenute nel provvedimento segnaliamo:
– il differimento al 1° gennaio 2010 della scadenza del 1° gennaio 2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
– la proroga al 30 giugno 2010 del periodo transitorio delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008;
– il rinvio dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009 dell’entrata in vigore del nuovo regime di autorizzazione paesaggistica previsto dall’articolo 159 del Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
– l’esclusione dei fabbricati rurali dall’ICI. Non si considerano fabbricati le unità immobiliari per le quali ricorrono i requisiti di ruralità, definiti nel DL 557/1993, convertito dalla Legge 133/1994, anche se iscritte o iscrivibili nel Catasto fabbricati. Di conseguenza i fabbricati rurali non sono soggetti a Ici.
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