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QUALIFICA DEI MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO

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Pubblicato il Decreto Ministeriale 1° settembre 2021, nella Gazzetta Ufficiale 25 settembre 2021, che va a definire i “criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi del D.lgs. 81/08, art. 46 comma 3 lett. a)”.

Vediamo di seguito tutte le principali novità che entreranno in vigore ad un anno dalla pubblicazione del Decreto, ossia dal 25 settembre 2022.

COME DEVONO ESSERE EFFETTUATI LE MANUTENZIONI E I CONTROLLI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio, sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative, in accordo alle norme tecniche applicabili e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore secondo la regola dell’arte.

Tali interventi possono essere effettuati anche attraverso l’applicazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) previsti dall’Art. 30 del D.lgs. 81/08.

CHI PUO ESEGUIRE LE MANUTENZIONI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

CHI È IL TECNICO MANUTENTORE ANTINCENDIO QUALIFICATO?
Per essere qualificato il tecnico manutentore dovrà essere in possesso di requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

IL TECNICO MANUTENTORE HA DELLE RESPONSABILITÀ SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
Il tecnico manutentore qualificato ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.

COME SI QUALIFICA IL TECNICO MANUTENTORE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
La qualifica è ottenibile attraverso appositi corsi di formazione che dovranno essere orientati all’acquisizione delle competenze, conoscenze ed abilità per poter effettuare compiti e attività come:

  • Controllo documentale
  • Controlli visivi e di integrità delle componenti
  • Controlli funzionali, manuali o strumentali
  • Attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati
  • Registrazioni delle attività svolte
  • Svolgere le attività secondo le norme e le procedure di sicurezza
  • Relazionarsi con il Datore di Lavoro o altre figure in merito alle attività di controllo e manutenzione
  • Coordinare e controllare l’attività di manutenzione

QUAL È LA FORMAZIONE RICHIESTA PER I MANUTENTORI DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO?
Le competenze e conoscenze sono riportate all’Allegato II al D.M. 1° settembre 2021, a cui si fa riferimento a conoscenze sia teorico che pratiche e al monte ore formativo previsto, relativamente agli impianti maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro, quali:

  • Estintori portatili e carrellati
  • Reti idranti antincendio
  • Porte tagliafuoco/resistenti al fuoco
  • Sistemi sprinkler
  • Impianti di Rilevazione ed Allarme Incendio (IRAI)
  • Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (EVAC)
  • Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso
  • Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali (SENFC) e forzati (SEFFC)
  • Sistemi a pressione differenziale
  • Sistemi a schiuma
  • Sistemi a riduzione di ossigeno
  • Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)
  • Sistemi di estinzione ad aerosol condensato

CHI PUÒ QUALIFICARE UN TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO?
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di una valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento che deve essere svolta dal manutentore che vuole acquisire la qualifica.

IN COSA CONSISTE LA QUALIFICA COME MANUTENTORE QUALIFICATO?
La qualifica deve essere acquisita dal manutentore per ogni tipologia di impianto, attrezzatura o sistema di sicurezza attraverso la valutazione che verrà effettuata dai VVF, che prevede:

  • L’analisi del Curriculum Vitae del candidato, che dovrà essere integrato con attività lavorative e formative relative alla qualifica richiesta
  • Esecuzione di prova scritta con almeno 20 domande a risposta multipla e almeno 6 domande a risposta aperta
  • Esecuzione di prova pratica con la simulazione degli interventi da eseguire
  • Una prova orale per la verifica del livello di apprendimento

QUALI SONO I REQUISITI DEI DOCENTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER MANUTENTORE ANTINCENDIO?
I docenti dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e avere conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente. Inoltre, essendo previste sia attività formative che pratiche, i docenti devono possedere esperienza di pratica professionale documentata, non inferiore ai tre anni, nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio oggetto della specifica formazione pratica.

CI SONO DEGLI ESONERI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA?
I soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 1° settembre 2021 svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione e posso richiedere di essere sottoposti alla valutazione per la qualifica dei VVF.

COME SI RICHIEDE LA VALUTAZIONE AI VVF PER L’ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI MANUTENTORE ANTINCENDIO?
I manutentori antincendio interessati alla richiesta di valutazione devono rivolgersi alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica o alla Direzione regionale competente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Possono essere inoltrate richieste di valutazione per una o più tipologie di impianti, attrezzature o altri sistemi di sicurezza antincendio fra quelli indicati nel D.M. 1° settembre 2021, allegando la documentazione richiesta al punto 7 dell’Allegato II allo stesso Decreto.

 PER APPROFONDIRE…

Riportiamo in allegato il testo del D.M. 1° settembre 2021

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