DATORE DI LAVORO E ACCESSO ALLE DICHIARAZIONI DI UN DIPENDENTE
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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 736 del 9 febbraio 2009, ha ritenuto che l’accesso agli atti è da considerare precluso per il datore di lavoro che volesse prendere visione, ed estrarre copia, delle dichiarazioni rese da un proprio dipendente in occasione di una visita ispettiva effettuata dagli ispettori della Direzione provinciale del lavoro. Ciò in quanto le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della citata Legge n. 241/90 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
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