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D.M. 3/9/21: TUTTE LE RISPOSTE SULLA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO (1°PARTE)

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Pubblichiamo le domande, e le relative risposte formulate dai relatori, pervenute durante la prima edizione del Seminario “VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO SECONDO IL D.M. 3/9/21: QUALE METODOLOGIA?”, in cui sono state approfondite le novità in materia di valutazione del rischio incendio introdotte dal D.M. 3/9/21che a breve entrerà in vigore.

Per consultare, invece, le domande pervenute nella seconda edizione del seminario CLICCA QUI!

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Riportiamo di seguito le domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:

DOMANDARISPOSTA
Le valutazioni del rischio incendio condotte secondo il D.M. 10/03/98 sono ancora valide o vanno aggiornate?La valutazione del rischio incendio svolta secondo i criteri del D.M. 10/3/98 rimane valida fintanto non intervengano variazioni significative nei luoghi di lavoro che possono determinare una significativa variazione del rischio di incendio.
La valutazione del rischio incendio secondo il nuovo D.M. 3/9/2021 deve essere fatta dal Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) oppure da un tecnico abilitato?La valutazione del rischio incendio, come ogni altra valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, è un obbligo indelegabile del datore di lavoro che potrà farsi assistere dal RSPP e/o da chiunque egli ritenga possa apportare un contributo nell’analisi e stesura dei documenti. La legislazione vigente non indica requisiti specifici per chi partecipa alle valutazioni dei rischi.
Nel caso di attività dotate di RTV (es. autorimessa, centrali termiche, generatori corrente, ecc.), pur essendo le stesse collegate al luogo di lavoro ed accessibili ai lavoratori, consentono comunque una valutazione del rischio incendio con il “Minicodice”?Le attività alle quali sono applicabili le Regole Tecniche Verticali (RTV) devono essere conformi ai requisiti di tali RTV. A queste attività non può essere applicato il “Minicodice”.
Se un’azienda non soddisfa i criteri previsti dal “Minicodice” (es. lunghezza via di fuga), come è possibile intervenire (considerando che potrebbero non essere possibili interventi strutturali)?Il D.M. 3/9/21 richiede la conformità ai requisiti espressi dal “Minicodice” ai quali non è possibile derogare: ricordiamo tuttavia che la valutazione del rischio secondo il D.M. 3/9/21 va elaborata solo in caso di modifiche sostanziali del luogo di lavoro, pertanto, qualora la situazione attuale (precedente all’entrata in vigore del D.M. 3/9/21) sia conforme a quanto previsto dal D.M. 10/3/98 ma non a quanto previsto dal D.M. 3/9/21, non è necessario intervenire per adeguarla ai nuovi requisiti.
In uno stesso fabbricato possono essere presenti attività classificate a rischio incendio basso e attività classificate a rischio incendio non basso?In generale, la scelta dei criteri per effettuare la valutazione del rischio incendio può essere svolta basandosi su una suddivisione per compartimenti, ossia la valutazione del rischio di incendio per luoghi di lavoro tra loro compartimentati o comunque separati può essere svolta adottando criteri di valutazione diversi, scelti conformemente alle previsioni di legge. Pertanto se in un fabbricato, qualora tra loro compartimentate, possono essere contemporaneamente presenti attività a rischio non basso e attività a rischio basso secondo il D.M. 3/9/21.
Quali sono i criteri per valutare il rischio incendio all’interno dei cantieri?I cantieri sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 3/9/21, pertanto la valutazione del rischio incendio può essere svolta senza far riferimento ai criteri contenuti in tale Decreto.
Come si calcola il numero degli estintori in ambienti che rientrano nel “Minicodice”?Il numero di estintori va stabilito in base alla massima distanza di raggiungimento (30 m) prevista dal “Minicodice”.
È possibile arrivare a valutare il rischio incendio con le classi Livello 1, Livello 2 e Livello 3?No, con l’entrata in vigore del D.M. 3/9/21 la valutazione del rischio sarà caratterizzata da due livelli, ossia “rischio incendio basso” e “rischio incendio non basso”.
Cosa si intende con “sostanze o miscele pericolose in quantità significative” nella determinazione dei luoghi di lavoro a basso rischio?La valutazione della significatività delle quantità di sostanze o miscele pericolose è demandata al valutatore. Sebbene sia auspicabile avere norme di riferimento con indicazioni quantitative piuttosto che qualitative, va pure detto che i casi pratici che si determinano sono spesso molto diversi tra loro, rendendo complesso e talvolta impossibile stabilire rigidamente dei criteri quantitativi.
Nel caso di RTV che richiamano espressamente, in determinati punti, il D.M. 10/3/1998, dopo l’abrogazione dello stesso, si continuerà comunque a fare riferimento al D.M. 10/3/1998?Salvo diverse indicazioni legislative, al momento non rintracciabili, si ritiene che il rimando al D.M. 10/3/98 presente nelle RTV venga mantenuto.

CORSI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO NUOVO DECRETO 3/9/21 – MODULO BASE E AVANZATO

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