D.M. 3/9/21: LE RISPOSTE SULLA VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO (2° PARTE)
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Pubblichiamo le domande e le relative risposte formulate dai relatori, durante la seconda edizione del Seminario “VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO SECONDO IL D.M. 3/9/21: QUALE METODOLOGIA?”, in cui sono state approfondite le novità in materia di valutazione del rischio incendio introdotte dal D.M. 3/9/21che a breve entrerà in vigore.
Per consultare, invece, le domande pervenute alla prima edizione del seminario CLICCA QUI!
Ricordiamo, inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di seguire il seminario in videoconferenza, che è possibile seguire il seminario in modalità e-learning: CLICCA QUI!
Riportiamo di seguito le domande, con le relative risposte, formulate durante il Seminario:
DOMANDA | RISPOSTA |
Se il luogo di lavoro non rispetta uno solo dei requisiti elencati nell’Allegato I del D.M. 3/9/21, è possibile comunque applicare il “Minicodice”? | No, per utilizzare il “Minicodice” devono essere rispettati tutti i requisiti presenti nell’Allegato I del D.M. 3/9/21. |
Nel caso di attività dotate di RTV accessorie a quella lavorativa (es. autorimessa, centrali termiche, generatori corrente, ecc.), pur essendo le stesse collegate al luogo di lavoro ed accessibili ai lavoratori, consentono comunque una valutazione del rischio incendio con il “Minicodice”? | Le attività alle quali sono applicabili le Regole Tecniche Verticali (RTV) devono essere conformi ai requisiti di tali RTV. A queste attività non può essere applicato il “Minicodice”. |
Se un luogo di lavoro non soddisfa i criteri previsti dal “Minicodice” (es. lunghezza via di fuga), come è possibile intervenire? | Il D.M. 3/9/21 richiede la conformità ai requisiti espressi dal “Minicodice” ai quali non è possibile derogare: ricordiamo che la valutazione del rischio secondo il D.M. 3/9/21 va elaborata solo in caso di modifiche sostanziali del luogo di lavoro, pertanto, qualora la situazione attuale sia conforme a quanto previsto dal D.M. 10/3/98 ma non a quanto previsto dal D.M. 3/9/21, non è necessario intervenire per adeguarla ai nuovi requisiti. |
Quali sono i criteri per valutare il rischio incendio all’interno dei cantieri? | I cantieri sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 3/9/21, pertanto la valutazione del rischio incendio può essere svolta senza far riferimento ai criteri contenuti in tale decreto. |
Come devono procedere le aziende che erano classificate a rischio medio secondo il D.M. 10/3/98 e ora si ritrovano nel rischio non basso secondo il D.M. 3/9/21? | In assenza di modifiche rilevanti ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/08 non è necessario provvedere ad un aggiornamento alla valutazione del rischio incendio svolta secondo i criteri del D.M. 10/3/98. |
All’interno di una struttura condominiale con più aziende come si procede per la valutazione del rischio incendio? | Ogni Datore di Lavoro valuta il rischio relativo alla propria attività, considerando le caratteristiche complessive dei luoghi e coordinandosi con gli altri D.L. per la gestione dell’emergenza. |
La pubblicazione del D.M. 3/9/21 può considerarsi un’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione? | Se il legislatore avesse ritenuto la pubblicazione del nuovo D.M. 3/9/21 come un’evoluzione della prevenzione e protezione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 81/08, lo stesso legislatore avrebbe imposto l’aggiornamento della valutazione del rischio e non avrebbe fatto riferimento allo stesso art. 29 del D.Lgs. 81/08 per discriminare i casi in cui tale valutazione va aggiornata. |
CORSI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO NUOVO DECRETO 3/9/21 – MODULO BASE E AVANZATO
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