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D.M. 2/9/21: NOVITÀ PER IDONEITÀ TECNICA ANTINCENDIO

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In un’altra news abbiamo parlato delle novità introdotte dal nuovo D.M. 2/9/21 in materia di formazione degli addetti antincendio.

Il nuovo Decreto, però, prevede anche alcune novità con riferimento ai luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali è richiesta l’idoneità tecnica degli addetti antincendio.

Vediamo quali sono…

ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: ALCUNE NOVITÀ DI RILIEVO

L’art. 5 comma 2 del nuovo D.M. 2/9/21 prevede che gli addetti al servizio antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 per le attività contenute nell’Allegato IV del medesimo D.M. 2/9/21.

Ma quali sono le attività contenute nell’Allegato IV?

Anche in questo caso, come per la formazione degli addetti antincendio, l’approccio risulta fortemente conservativo, con una sostanziale sovrapponibilità del nuovo elenco rispetto a quello stabilito dal “vecchio” Allegato X del D.M. 10 marzo 1998.

È opportuno in ogni caso evidenziare:

  • il passaggio di soglia per “aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²
  • l’aggiunta della specifica per le metropolitane “in tutto o in parte sotterranee
  • l’aggiunta degli “interporti con superficie superiore a 20.000 m²”
  • l’aggiunta dei “campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone”, assimilati quindi per complessità gestionale agli alberghi con oltre 100 posti letto
  • il passaggio della soglia di assoggettabilità a tale obbligo, per gli uffici, da “oltre 500 dipendenti” a “oltre 500 persone presenti
  • l’introduzione nell’elenco delle attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti diversi dagli inerti

I luoghi di lavoro sopra elencati, quindi, si aggiungono a quelli per cui era già prevista l’idoneità tecnica degli addetti antincendio dal “vecchio” D.M. 10/3/98.

PER APPROFONDIRE…

Le novità introdotte dal D.M. 2/9/21 che presto entrerà in vigore segui il Seminario Gratuito in Videoconferenza NUOVO D.M. 2/9/21: COME FORMARE E AGGIORNARE GLI ADDETTI ANTINCENDIO DA OTTOBRE 2022?

Leggi anche l’approfondimento “ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA VVF PER ADDETTI ANTINCENDIO: QUANDO È OBBLIGATORIO?

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