D.M. 2/9/21: NOVITÀ PER IDONEITÀ TECNICA ANTINCENDIO
Desideri ulteriori informazioni e aggiornamenti?
In un’altra news abbiamo parlato delle novità introdotte dal nuovo D.M. 2/9/21 in materia di formazione degli addetti antincendio.
Il nuovo Decreto, però, prevede anche alcune novità con riferimento ai luoghi di lavoro dove si svolgono attività per le quali è richiesta l’idoneità tecnica degli addetti antincendio.
Vediamo quali sono…
ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO: ALCUNE NOVITÀ DI RILIEVO
L’art. 5 comma 2 del nuovo D.M. 2/9/21 prevede che gli addetti al servizio antincendio conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512 per le attività contenute nell’Allegato IV del medesimo D.M. 2/9/21.
Ma quali sono le attività contenute nell’Allegato IV?
Anche in questo caso, come per la formazione degli addetti antincendio, l’approccio risulta fortemente conservativo, con una sostanziale sovrapponibilità del nuovo elenco rispetto a quello stabilito dal “vecchio” Allegato X del D.M. 10 marzo 1998.
È opportuno in ogni caso evidenziare:
- il passaggio di soglia per “aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²”
- l’aggiunta della specifica per le metropolitane “in tutto o in parte sotterranee”
- l’aggiunta degli “interporti con superficie superiore a 20.000 m²”
- l’aggiunta dei “campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone”, assimilati quindi per complessità gestionale agli alberghi con oltre 100 posti letto
- il passaggio della soglia di assoggettabilità a tale obbligo, per gli uffici, da “oltre 500 dipendenti” a “oltre 500 persone presenti”
- l’introduzione nell’elenco delle attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti diversi dagli inerti
I luoghi di lavoro sopra elencati, quindi, si aggiungono a quelli per cui era già prevista l’idoneità tecnica degli addetti antincendio dal “vecchio” D.M. 10/3/98.
PER APPROFONDIRE…
Le novità introdotte dal D.M. 2/9/21 che presto entrerà in vigore segui il Seminario Gratuito in Videoconferenza NUOVO D.M. 2/9/21: COME FORMARE E AGGIORNARE GLI ADDETTI ANTINCENDIO DA OTTOBRE 2022?
Leggi anche l’approfondimento “ATTESTATO DI IDONEITÀ TECNICA VVF PER ADDETTI ANTINCENDIO: QUANDO È OBBLIGATORIO?“
CORSI ANTINCENDIO PER LE SQUADRE DI EMERGENZA LIVELLO 1, 2, 3 – NUOVO DM 2/9/21
Documenti correlati
News correlate
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
Visita la nostra pagina facebook
Osservatorio sicurezza sul lavoro e ambiente
di VEGA Engineering
Iscriviti alla nostra
Newsletter
Notizie, Modulistica e Linee Guida gratuite per rimanere sempre aggiornato sulle novità legislative e normative