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D.M. 2/9/21: LE NUOVE PROVE PRATICHE DEI CORSI ANTINCENDIO

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Mancano ormai poche settimane all’entrata in vigore del nuovo D.M. 2/9/21, prevista per il 4 ottobre 2022, che introduce importanti novità in materia di formazione degli addetti antincendio.

Con particolare riferimento allo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, il documento “Indicazioni Applicative del Decreto del Ministero dell’interno del 2/9/2021” di cui abbiamo parlato in una recente news, introduce precise disposizioni in merito allo svolgimento delle prove pratiche da svolgere nei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

Vediamo quali sono.

PROVE PRATICHE CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO: COSA CAMBIA?

In materia di formazione degli addetti antincendio la nuova normativa, a sottolineare l’importanza dello svolgimento delle prove pratiche, ha introdotto la formazione pratica anche per i corsi di livello più basso (1-FOR), limitatamente alla conoscenza e all’uso degli estintori portatili.

Inoltre il documento “Indicazioni Applicative del Decreto del Ministero dell’interno del 2/9/2021”, recentemente diffuso dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e che contiene indicazioni non presenti nel testo del D. M. 2/9/21, è molto chiaro nello specificare che durante lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendioLe prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l’obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un’adeguata conoscenza, la massima dimestichezza con l’utilizzo di tali presidi antincendio”.

Il documento dei Vigili del Fuoco precisa altresì che:

  • per tutte le prove pratiche potranno essere previste prove di spegnimento su appositi focolari, anche con l’utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l’uso di estintori ad acqua;
  • tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare: casco, protezione degli occhi, guanti da lavoro e calzature chiuse con buona aderenza al suolo – protezioni che dovranno essere integrate, nel caso di focolai reali, con misure tecniche, procedure o dispositivi di protezione individuale ulteriori per la gestione del rischio termico;
  • le prove con idranti, previste per i corsi 2-FOR, 3-FOR, dovranno comprendere l’erogazione dell’acqua.

Se da una parte tali indicazioni sottolineano correttamente l’importanza dell’addestramento pratico nei corsi di formazione antincendio, dall’altra l’organizzazione dei corsi in conformità a tali indicazioni richiederà uno sforzo aggiuntivo, anche in considerazione della necessità di effettuare prove su naspi, idranti UNI 45 e UNI 70 eroganti acqua, cioè su dispositivi di protezione antincendio non sempre disponibili in azienda.

PER APPROFONDIRE…

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