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D.M. 08/06/2016 : REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI

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È stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016, disciplina la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività d’ufficio, ossia, come stabilito al punto V 4.1 dell’Allegato 1 del Decreto stesso, per le attività svolte in edifici o locali adibiti ad uffici con oltre 300 persone presenti.
Il D.M. 08/06/2016, di fatto, apporta delle modifiche al Decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendio, in particolare all’Allegato 1, alla cui sezione V «Regole tecniche verticali» è stato aggiunto il capitolo «V.4 – Uffici», corrispondente al contenuto dell’Allegato 1 del D.M. 08/06/2016 stesso.

Si evidenzia che al capitolo V.4 del sopracitato allegato, gli uffici vengono classificati in relazione al numero di persone presenti e alla massima quota dei piani, mentre le aree dell’attività di ufficio sono classificate nelle seguenti categorie: TA locali destinati agli uffici e spazi comuni, TM depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 mq e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/mq , TO locali con affollamento > 100 persone, TK locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/mq; TT locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, TZ altre aree. Successivamente, lo stesso Allegato 1 specifica e disciplina i seguenti argomenti: strategia antincendio, reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione delle aree, gestione della sicurezza antincendio e controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme in base alla classificazione degli uffici e alle categorie delle aree dell’attività di ufficio sopracitate.

Si precisa che le disposizioni della regola tecnica recentemente pubblicata si applicano alle attività di ufficio corrispondenti al n° 71 dell’Allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti – Categoria A fino a 500 persone; Categoria B oltre 500 e fino a 800 persone; Categoria C oltre 800 persone) esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 08/06/2016 nonché a quelle di nuova realizzazione. Le stesse regolamentazioni si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 22 febbraio 2006 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”.

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In allegato il Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 giugno 2016:

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