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COVID19: NUOVO DPCM 3/12/20

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È stato pubblicato il nuovo DPCM del 3/12/20 recante le ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolari misure da attuare durante il periodo delle festività natalizie.

Infatti il DPCM introduce le seguenti restrizioni (art. 1 terzo comma): “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.”
Inoltre al quarto comma “[…] dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.”

All’articolo 2 e 3 vengono indicate le limitazioni per le “zone Arancioni – scenario di elevata gravità” e “zone Rosse – scenario di massima gravità”.

Nulla cambia invece per quanto riguarda la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, infatti il DPCM precisa che: “Sono altresì consentiti […], i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, […] a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL”.

Tra l’altro, l’art. 3 del DPCM 3/12/20 precisa che “Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita”, anche nelle cosiddette zone “Rosse”.

Vega Formazione, rispettando le indicazioni anticontagio COVID19 contenute nel documento tecnico sopracitato e redatto dall’INAIL, nonché nelle Linee Guida per la riapertura delle attività produttive di cui all’Allegato IX del DPCM 3/12/2020, oltre alle attività formative svolte in videoconferenza e in modalità e-learning, mantiene attivi i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro svolti “in aula” e le attività con prove pratiche presso il Centro di Addestramento Safety Training Center.

Per un maggior approfondimento riportiamo in allegato il testo integrale del DPCM 3 dicembre 2020 e rispettivi allegati.

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