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COVID: NUOVE MODALITÀ GESTIONE POSITIVI E CONTATTI STRETTI

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Tenendo conto del recente D.L. 24/2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, di cui abbiamo parlato in una precedente news, e in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, il Ministero della Salute ha diffuso la Circolare 19680 del 30 marzo 2022 dove sono indicate le “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti COVID-19”.

In sostanza cambiano alcune delle regole per l’isolamento delle persone che contraggono il Covid 19 e la quarantena per i soggetti contatti stretti, vediamo come.

COME CAMBIANO ISOLAMENTO E QUARANTENA?

ISOLAMENTO COVID

Restano valide le disposizioni previste dalla Circolare 60136 del 30 dicembre 2021 del Ministero della Salute che prevede la misura dell’isolamento di 10 giorni per le persone risultate positive al Covid 19 in seguito a test diagnostico (tampone molecolare o antigenico).

L’isolamento di 10 giorni è da intendersi:

  • per i soggetti non vaccinati;
  • per i soggetti vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni;
  • per i soggetti guariti da più di 120 giorni.

Inoltre, e qui veniamo alle novità:

  • per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster;
  • per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni;
  • per i soggetti guariti da meno di 120 giorni;

l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

QUARANTENA COVID

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Covid 19, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Riportiamo in allegato la Circolare 19680 del 30 marzo 2022 del Ministero della Salute.

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